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gli accordi in sede di divorzio

Salve, il mio attuale convivente è separato da 4 anni e sta affrontando la fase di divorzio. L’accordo di separazione consensuale di 4 anni fa prevedeva, oltre all’assegno di mantenimento di 1000 euro per le due figlie e metà  delle spese straordinarie, anche l’intero pagamento del mutuo appena acceso e di 15 anni a carico del mio convivente anche se cointestato con la moglie (come la casa). Ora la moglie chiede l’intestazione esclusiva della casa coniugale (anche se ad oggi interamente pagata dal mio compagno); in questo caso lei si accollerebbe il mutuo residuo. Inoltre ad oggi risulta che la moglie conviva con un altro uomo, ma come si fa a provare se lui non ha cambiato la residenza? (tale convivenza èsuccessiva alla legge dell’8 febbraio 2006). Grazie. (Arianna, via mail).
La nuova convivenza dell’ex moglie del tuo compagno si può provare in tutti i modi possibili: testimoni, eventuali documenti, lettere raccomandate a lui spedite e ricevute presso la “nuova” abitazione. Le risultanze anagrafiche non sono valide sempre e comunque, si può sempre essere ammessi a dimostrare che una persona ha la propria residenza in un posto diverso da quello che risulta all’anagrafe. In questi casi, di solito, si incarica una agenzia investigativa che raccoglie le prove disponibili e fa una breve relazione idonea a dimostrare la residenza effettiva e quindi la convivenza con l’ex coniuge.
Noi abbiamo una convenzione con una agenzia che fa questo lavoro al costo di 200€, per dire.
Per quanto riguarda, invece, il discorso della cessione della quota di metà della casa, ho troppi pochi dati per poterti dare qualche consiglio. Se fatta a favore della moglie non credo possa avere molto senso, visto che in sede di separazione, a quanto scrivi, non ha ottenuto alcun mantenimento per sè, mentre ne è stato stabilito solo per i figli. Va valutato se si può intestare ai figli, magari capitalizzando (ma la praticabilità di questa ultima cosa è da verificare, a me è capitato di farlo solo a favore del coniuge e non anche dei figli) l’assegno mensile di mantenimento, in modo che – sempre se possibile – il tuo compagno cedendo questa quota poi sia sollevato dall’obbligo mensile e i suoi figli, parallelamente, abbiano la disponibilità di un immobile.
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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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