Buongiorno a voi avvocati, sono un ragazzo attualmente sposato negli Stati Uniti con una ragazza americana, a sua volta diventata italiana, circa un 1/2 anno fa abbiamo comprato una casa sul lago di Como premetto che sono attualmente residente in usa, come dicevo questa casa l’ abbiamo comprata in comunione facendo un mutuo di 390000 euro, avendo un valore attuale di circa 1,500.000. Siccome io volevo separarmi, lei vorrebbe vendere la casa, ma io no. Il punto che io sto pagando il mutuo su un conto italiano solo mio, lei non partecipa a nessun pagamento dello stesso mutuo, e in piu non partecipando a nessuna spesa per quanto riguarda la ristrutturazione della casa, che mi e’ costata circa 160000 euro. La mia domanda era se la casa dopo o prima della separazione posso condiderarla gia’ mia? Oppure lei può chiedere la vendita della casa e la devo acquistare io pur avendo pagato sempre il mutuo e il restauro con i miei soldi personali avuti prima ancora di conoscere lei? Poi volevo chiederle ma la casa si deve dare la metà al ex coniuge dopo aver estinto il mutuo vero? Cosa devo fare? Gentilmente aspetto vostre notizie cordiali saluti. (Giacomo, via posta elettronica)
Ammetto di non aver capito la tua prima domanda, per cui se hai dei dubbi in merito alla mia risposta Ti invito a lasciare un commento qui sotto.
Da quel che ho capito avete acquistato l’immobile in comunione dei beni, pertanto il 50% di tale immobile è di Tua moglie.
Nel caso in cui non siate d’accordo sulla divisione dello stesso e vi rivolgete ad un Giudice, questo disporrà la vendita dell’immobile e – una volta estinto il muto e pagato le spese – dovrete dividere a metà il ricavato.
Altrimenti, potresTi acquistare Tu l’immobile da Tua moglie proponendole una somma a forfait e facendole presente che Ti sei sempre fatto carico Tu di tutte le spese e del mutuo.
Considera che avendo un mutuo che grava sull’immobile, la somma che Tu dovresTi dare a Tua moglie è la metà del mutuo pagato fino a questo momento – che, salvo prova contraria, in caso di comunione si presume pagato da entrambi i coniugi – e non la metà del valore dell’immobile dato che lo stesso deve ancora essere pagato.