Da circa 15 anni mia madre, settantenne, ha concesso a mia sorella, già all’epoca sposata e con 4 figli, in comodato gratuito un immobile, senza stabilire un termine di durata; ciò in virtù del fatto che vi era un rapporto affettivo molto stretto fra loro, di assistenza reciproca e che mia sorella e famiglia erano stati sfrattati da altri 2 alloggi per mancato pagamento dei canoni. Da qualche mese, mia sorella e tutta la sua famiglia hanno smesso di prestare assistenza a mia madre, in verità non le rivolgono la parola e mia madre ha adesso intenzione di vendere l’immobile, perchè se la figlia non le presta più assistenza neanche lei vuole più esserle vicina facendola abitare nella sua casa. La domanda è: potrà mia madre richiedere ed ottenere il rilascio del suo appartamento se mia sorella si oppone? (Francesca, via posta elettronica)
Il comodato è disciplinato dal nostro ordinamento dagli articoli 1803 e seguenti cod. civ. ed è un contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.
Il comodato può essere a tempo determinato – art. 1809 cod. civ. – ovvero può non essere previsto alcun termine per la durata – art. 1810 cod. civ. – e, in quest’ultima ipotesi, il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante la richiede.
Nel caso esposto quindi dalla nostra lettrice, non essendo stabilita la durata del contratto di comodato, la mamma potrà in qualsiasi momento chiedere alla figlia la restituzione dell’immobile.
Se la figlia non rilascerà l’immobile la madre dovrà adire l’autorità giudiziaria per procedere alla sfratto.
Consiglio alla mamma della lettrice di parlare con la figlia e, in caso di mancato rilascio dell’immobile, di inviare a quest’ultima una raccomandata A/R intimando il rilascio dell’immobile entro un termine congruo (2-3 mesi), in mancanza di riscontro dovrà poi rivolgersi ad un legale.