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diritto

la disposizione “mortis causa” orale

Io abito con mio padre e mia madre nella casa paterna. Nel 1986 è morta mia nonna, lasciando detto a voce di lasciare una stanza a mia zia, stanza che non veniva mai utilizzata; mio padre durante questi anni ha fatto diversi lavori di manutenzione che vanno da una semplice imbiancata al rifacimento completo del solaio. L’anno scorso mio padre ha deciso di ingrandire la cucina buttando giù la parete della stanza sopra citata, ma prima di fare ciò ha chiesto a sua sorella, la quale aveva dato parere favorevole, inizialmente. Ora a distanza di 1 anno mia zia chiama mio padre e gli chiede 15.000,00 euro per la camera. Vi chiedo: lo può fare? Se sì, mio padre può chiedere il rimborso per i soldi spesi per ristrutturarla in tutti questi anni? Aspetto Vs. notizie in merito. Grazie, Giovanni (mail)

Da quanto ho capito, quella di sua nonna è stata una semplice disposizione orale, mai formalizzata in una delle disposizioni “mortis causa” alle quali il nostro ordinamento riconosce vincolatività: testamento olografo e testamento pubblico.

Nemmeno si può trattare di una donazione, per due ragioni:

-La donazione è un negozio solenne: deve essere fatta, pertanto, per atto pubblico (cioè dinanzi ad un notaio), a pena la nullità, ed alla presenza irrinunziabile di due testimoni, qualunque sia l’oggetto della liberalità (salvo, ovviamente, per le donazioni di modico valore o manuali, ove a tale requisito si sostituisce la trasmissione materiale del possesso attraverso la consegna)

-La donazione, inoltre, si perfeziona mediante l’accettazione del donatario, che può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante.

Peraltro, comunque, se, come ho capito, la casa all’interno della quale si trova la stanza in questione è di proprietà di suo padre, sua nonna non avrebbe potuto disporne. Al massimo avrebbe potuto prevedere una disposizione cd. “modale”, in base alla quale suo padre, in quanto erede designato dalle disposizioni testamentarie, avrebbe beneficiato del lascito solo ottemperando, però, alla volontà della madre (di concedere la stanza all’atra figlia).

Quindi sua zia non ha nessun motivo nè alcuna legittimazione per poter avanzare delle pretese nei confronti di suo padre, dal momento che la casa di cui si tratta è di proprietà di suo padre. Se fosse stata di sua nonna, certamente, allora, sua nonna avrebbe potuto rivendicare la sua quota di legittima. A ciò consegue che  nemmeno suo padre può chiedere il rimborso per le spese sostenute.

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