Premetto che l’indagine iniziata nel 1998 si è conclusa con il rinvio a giudizio del sottoscritto, nel 2005, per presunto reato commesso, appunto nel 1998, a tutoggi è pendente in appello la sentenza di primo grado facilmente non arriverà alla linea d’arrivo per il rischio della prescrizione che dovrebbe avvenire se non erro ,a distanza di 10 anni (se non c’è la recidiva art 99), e cadrebbe l’estate prossimo, in questo mi interesserebbe sapere quando precisamente posso o potrei ricorrere a presentere istanza per equa riparazione per durata eccessiva del processo? (Andrea, via mail)
Il concetto dell’equa riparazione nei procedimenti penali si presenta con almeno un paio di aspetti particolari, che vanno visti accuratamente.
A) Innanzitutto, venendo con i procedimenti di equa riparazione risarcito un danno squisitamente psicologico, consistente nell’angoscia, diciamo così, di essere soggetto per molto tempo ad un procedimento, il termine iniziale (Cass. 6.2.2003, n. 1740, Cass. 5.8.2004 n. 15087) dal quale si inizia a calcolare la durata del procedimento ai fini dell’equa riparazione non è l’apertura formale del procedimento, che si ha con la iscrizione della notizia di reato nel registro relativo, ma il momento in cui l’indagato prende conoscenza che a suo carico esiste un procedimento penale, ad esempio perchè – come avviene di solito – viene richiesta la proroga del termine per le indagini preliminari, oppure viene chiamato ad interrogatorio o viene compiuto un altro atto, come ad esempio una perquisizione, che gli deve essere notificato, così che per forza la persona prende conoscenza del fatto che esiste un procedimento penale a suo carico.
La ragione di ciò risiede semplicemente nel fatto che, fin quando una persona non sa di essere sottoposta a procedimento penale, non subisce nessun danno, perchè non può certo angosciarsi per un fatto di cui ignora l’esistenza. Ragione per cui il termine di inizio del procedimento, da considerare per valutare se lo stesso è durato eccessivamente e comporta il diritto ad un’equa riparazione, è quello in cui, per qualsiasi motivo, l’indagato ha saputo di … essere tale.
B) Il secondo aspetto è quello della prescrizione. Se interviene la prescrizione del reato durante la pendenza del procedimento, come avviene spesso nel penale data la cronica lentezza della macchina giudiziaria e il fatto che la prescrizione, nel penale, non possa essere “rinnovata” per più di una volta, si ha ugualmente diritto all’equa riparazione? La giurisprudenza dice di sì: “l’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non può essere esclusa per il semplice fatto che il ritardo nella definizione del processo penale abbia prodotto l’estinzione, per prescrizione del reato addebitato al ricorrente, occorrendo invece apprezzare, ai fini del diniego di accoglimento della relativa domanda, se l’effetto estintivo della prescrizione stessa sia intervenuto o meno a seguito dell’utilizzo, da parte dell’imputato, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa, ben potendo un effetto del genere prodursi, in tutto o almeno in parte (ed, in questa seconda ipotesi, con valenza preponderante), indipendentemente da simili tecniche e da tali strategie, ovvero dalla reale volontà dell’imputato ed a causa, piuttosto, del comportamento delle autorità procedenti, senza che, in quest’ultimo caso, la mancata rinuncia alla prescrizione ad opera dell’imputato medesimo possa ritenersi di per sé in grado di elidere il danno, patrimoniale o non patrimoniale, conseguente alla durata irragionevole” (Cass. civ., Sez. I, 05/11/2002, n.15449).
Veniamo adesso al caso posto dal lettore. Innanzitutto bisogna vedere, per calcolare se il processo è durato oltre il termine ragionevole previsto dalla legge, quando il lettore stesso ha avuto conoscenza dell’esistenza del procedimento penale a suo carico. Questo deve risultare da un documento dello stesso processo: probabilmente ci sarà una richiesta di proroga della indagini preliminari, oppure una perquizione o un verbale di interrogatorio. Una volta visto che il processo, come è assolutamente probabile, è durato oltre il termine ragionevole, si può chiedere l’equa riparazione, non essendo di ostacolo la prescrizione che maturerà prossimamente. L’unica cosa da dire è che la Corte d’Appello investita del caso potrebbe ritenere il momento in cui si verificherà, o si sarà verificata, la prescrizione come il termine finale della eccessiva durata del processo. Ad esempio, se il nostro lettore ha avuto conoscenza del processo nel 1999 e la prescrizione si verificherà nel 2009, la Corte adita potrà ritenere come durata totale del processo, rilevante ai fini del risarcimento, dieci anni, anche se la sentenza che pronuncia la prescrizione sarà magari pronunciata in seguito, nel 2010 o 2011.
Questo perchè si considera che, con l’acquisizione della certezza dell’estinzione del reato per prescrizione, cessa il “tormento psicologico” di chi è sottoposto a procedimento penale. Personalmente, non sono del tutto d’accordo su questa conclusione, perchè nessuno acquisisce mai la certezza dell’avvenuta prescrizione finchè non c’è una sentenza che lo accerta, da un lato, e, dall’altro, lo Stato dovrebbe e potrebbe, in caso vi sia il sospetto dell’avvenuta prescrizione di un reato, definire più celermente i relativi procedimenti, anche per alleggerire il carico della macchina giudiziaria. Quindi la mia idea sarebbe quella di chiedere il risarcimento del danno a partire dal momento in cui l’indagato ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico, fino al momento in cui è emesso il provvedimento conclusivo del procedimento.
Nel caso del nostro lettore, comunque, il ricorso può essere presentato anche adesso, non è necessario attendere nè il verificarsi della prescrizione, nè la conclusione del procedimento: una volta che questi eventi si saranno verificati, sarà possibile presentare un secondo ricorso per equa riparazione, per il segmento temporale rimasto fuori.