i termini per l’equa riparazione

Ho una causa che è stata iscritta a ruolo nel 1995 e nel 2006 c’è stata la sentenza definitiva in cui il Giudice ingiungeva a controparte il pagamento di una determinata somma in mio favore; ma controparte ancora non mi ha pagato, il mio avvocato ha fatto il pignoramento presso terzi e la sua banca mi ha dato esito negativo. Quindi nonostante la causa sia passata in giudicato per ottenere un’equa riparazione posso farmi risarcire anche gli anni che intercorrono dal 2006 al 2008? perchè sì è vero che la sentenza è passata in giudicato, ma io ancora non sono stato soddisfatto del mio credito. Ora il mio avvocato procederà al pignoramento mobiliare, ma io nel frattempo posso richiedere contemporaneamente l’equa riparazione e se sì posso richiederla fino al 2006, giorno in cui la sentenza è diventata definitiva, oppure fino a quando il mio credito sia soddisfatto? (Massimo, via mail)

No, purtroppo, sei fuori tempo massimo.

Avresti dovuto depositare il ricorso per equa entro sei mesi dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato, cosa che, se controparte non ti ha notificato la sentenza di primo grado, si è verificata nel corso del 2007. Anche volendo aggiungere i sei mesi al momento del passaggio in giudicato, essendo oramai ad Aprile 2008, sicuramente il termine è scaduto.

L’equa riparazione non c’entra nulla con la mancata riscossione del credito o con il mancato conseguimento del risultato cui tendevi con il processo, con l’equa lo Stato ti risarcisce solo il patimento psicologico che hai subito per essere stato parte di un processo per un tempo eccessivo e lo fa solo ed esclusivamente se agisci entro i termini di decadenza previsti dalla legge, in mancanza della qual azione si presume che tu in qualche modo rinunci a questo danno.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

4 risposte su “i termini per l’equa riparazione”

è proponibile ricorso per equa riparazione per un fallimento chiuso dopo una decina d'anni per il quale il mio cliente è stato riconosciuto creditore chirografaro e non ha ovviamente preso un centesimo dalla chiusura di detto fallimento? grazie riccardo galante

Ai sei mesi canonici vanno aggiunti 15 giorni dall'affissione del decreto di chiusura del fallimento, solo scaduti i quali il decreto diventa definitivo per irreclamabilità in appello.

Sulla sospensione feriale non farei affidamento, visto che non è propriamente un termine endoprocessuale.

Meglio, come sempre, presentare il ricorso subito, anche a scanso di eccezioni da parte dell'Avvocatura dello Stato.

io vorrei proporre ricorso per la legge pinto per la procedura fallimentare dei miei. il decreto di chiusura ha data 7 Febbraio 2008; il 7 Agosto dovrebbe quindi scadere il termine per la presentazione. Se il tribunale però è in ferie dal 1 agosto al 15 settembre, devo ritenere sospeso il termine di decadenza e presentare la domanda a settembre? come calcolare la nuova scadenza?

la ringrazio in anticipo

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