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diritto

le detrazioni per il conduttore

Buongiorno avvocato. Io convivo da 2 anni e l’intestatario dell’affitto è il mio compagno. Appena siamo andati a convivere ci siamo recati in comune e abbiamo cambiato la residenza dichiarando che viviamo nello stesso appartamento. La finanziaria 2008 ha approvato che se non si supera un certo reddito è possibile fare richiesta (al momento della compilazione del 730) di un rimborso legato all’affitto. Volevo sapere in questa situazione come è visto il fatto che noi conviviamo: siamo una coppia o siamo intesi come persone singole (2 redditi separati)? Possiamo, dunque, richiedere il rimborso? (Annalisa, mail)

La legge finanziaria dice espressamente che: “All’articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41»;

Quindi, facendosi riferimento ai “soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale”, si deve dedurre che il legislatore voglia utilizzare come criterio, ai fini dell’applicazione della detrazione, il solo reddito dell’intestatario “formale” del contratto di locazione, a prescindere dall’eventualità che, nello stesso appartamento, risiedano altri soggetti, e che questi, in virtù di accordi con il conduttore, corrispondano a quest’ultimo “la loro parte”. Ovviamente, poi, le detrazioni andranno a vantaggio del solo intestatario, essendo queste parametrate al suo reddito.

Spero di essere stata sufficientemente esauriente.

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