Io e mia moglie abbiamo comprato, qualche anno fa, un fabbricato facente parte di un piccolo borgo circondato da un bosco. In particolare, questo borgo apparteneva, in origine, ad un unico proprietario. Nel corso degli anni, però, a causa dei passaggi ereditari, questo complesso immobiliare è stato progressivamente frazionato in varie porzioni, ciascuna con un proprietario diverso. Il problema è che, fino a quando le cose “rimanevano in famiglia” non c’era motivo di discutere; ora, però, che le varie porzioni appartengono a soggetti estranei (tra cui noi, appunto), i problemi vengono a galla. Infatti, chi mi ha venduto ha garantito nel rogito la sua completa disponibilità a concedermi il passaggio sul fondo attiguo (anche quello di sua proprietà), per consentirmi di accedere alla strada pubblica; ora, però, che ha venduto anche quel fondo, la nuova proprietaria non è dello stesso avviso, e minaccia di chiudere il passaggio con un cancello. La possibilità di accedere alla strada pubblica in maniera diversa ci sarebbe, ma sarebbe estremamente dispendiosa e non consentirebbe l’accesso a mezzi diversi da semplici auto (ambulanze, camioncini dei vigili del fuoco, mezzi spalaneve…). Cosa possiamo fare? Grazie, Antonio (mail)
Al fine di inquadrare la fattispecie è opportuna una breve esposizione dei principi generali in tema di servitù.
Ai sensi dell’articolo 1027 cc, la servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (fondo dominante), appartenente a diverso proprietario. È essenziale, pertanto, questa relazione (rapporto di servizio) tra i due fondi, per cui il fondo dominante si avvantaggia della limitazione che subisce quello servente.
Nel caso di specie, in particolare, ci troviamo di fronte ad un caso di servitù di passaggio, ossia di quella servitù che concede il passaggio sul fondo, o sui fondi, altrui (escluse case e giardini). Questa spetta al proprietario del cd. fondo intercluso, ossia del fondo che non ha un accesso diretto alla strada pubblica o che potrebbe realizzarlo solo con eccessivo dispendio o disagio (per esempio, quando il fondo sia destinato ad usi agricoli o industriali, il proprietario di questo ha diritto al passaggio coattivo anche se ha un proprio accesso sulla strada pubblica, ma si tratta di un accesso insufficiente ai bisogni agricoli o industriali del suo fondo).
La costituzione delle servitù può avvenire in due modi: o coattivamente, per imposizione della legge (servitù coattive) o per volontà dell’uomo (servitù volontarie: art. 1031 cod. civ.).
Le servitù coattive sono di regola costituite con sentenza dell’autorità giudiziaria, su domanda dell’interessato; la sentenza determina anche l’indennità dovuta al proprietario del fondo servente. Nei casi espressamente previsti dalla legge, la servitù coattiva può anche essere costituita con provvedimento dell’autorità amministrativa.
Un modo di “acquisto a titolo originario”, proprio solo delle servitù, è la cosiddetta “destinazione del padre di famiglia” (art. 1062): è il rapporto di servizio stabilito fra due fondi appartenenti ad un medesimo proprietario. Se i due fondi cessano di appartenere al medesimo proprietario, il preesistente rapporto di servizio si trasforma automaticamente in una servitù di un fondo a favore dell’altro. Questo modo di acquisto vale solo per le servitù apparenti, cioè per quelle servitù che presentano segni visibili di opere di natura permanente,obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in maniera non equivoca l’resistenza del peso gravante sul fondo. A tal proposito, può benissimno trattarsi del viottolo formatosi per effetto del quotidiano calpestìo da parte del proprietario del fondo dominante sul fondo servente. Nel caso che la riguarda, occorrerebbe effettuare una verifica e risalire all’effettiva titolarità dei fondi in capo ad uno stesso soggetto, però.
Ai sensi dell’art. 1061 cod. civ., poi, è possibile acquistare una servitù apparente, oltre che per “destinatio pater familias”, per usucapione, cioè, per effetto del possesso protratto per un certo tempo e per la presenza di altri requisiti. Quindi, riuscendo a dimostrare che la servitù in questione esiste da da almeno 20 anni, ossia che, nel caso di specie, il sentiero, ovvero lo stradello di accesso alla pubblica via già da un ventennio ha acquistato le caratteristiche di visibilità, permanenza e destinazione specifica, allora si potrà affermare l’esistenza del diritto di passaggio e, quindi, della servitù a suo favore.
Detto questo, occorre precisare una cosa: il fatto che il suo dante causa (cioè chi le ha venduto la porzione di immobile) abbia specificamente previsto l’esistenza della servitù a suo vantaggio non è di per sè sufficiente a far sorgere in capo a lei il diritto di passaggio. Infatti, se il concedente, poi, aliena il fondo gravato da una servitù che non è stata trascritta né menzionata nell’atto di trasferimento, il terzo aquirente non sarà tenuto a rispettare tale servitù. Nel suo caso, quindi, la mera assunzione dell’impergno di farle godere il passaggio sul fondo limitrofo non garantisce nulla, e certamente non impone al nuovo proprietario di rispettare un impegno assunto da altri, se l’esistenza di tale “peso” non è espressamente pubblicizzata nelle forme prescritte dalla legge. Pertanto, quindi, tale impegno, assunto dal proprietario a suo vantaggio nell’atto di compravendita, ha carattere meramente obbligatorio, nel senso che comporta per il suo dante causa l’obbligo di impegnarsi a farle godere ancora del passaggio. In questi termini, quindi, non essendo stato rispettato tale impegno, nel caso lo voglia, lei avrà certmente diritto di chiedere il risarcimento per il danno subìto, qualora non venga riconosciuto il suo passaggio. L’entità di tale risarcimento, ovviamente, verrebbe quantificato in funzione dell’esborso da lei soppportato per costruire un passaggio alternativo per raggiungere la pubblica via.
In ogni caso, comunque, la nuova proprietaria non può legittimamente chiudere il passaggio, perchè questo comportamento, oltre a porsi in evidente contrasto con l’art. 833 cc. (il quale vieta i cd. “atti di emulazione”, ossia gli atti che hanno il solo scopo di nuocere o recare molestia agli altri), integrerebbe un’ipotesi di esercizio abusivo di un proprio diritto, contrario con il principio generale, quello appunto dell’abuso del diritto, insito ed immanente all’ordinamento.
8 risposte su “la servitù di passaggio sul fondo vicino”
Buonasera, espongo il mio quesito cercando di essere il più sintetico possibile.
Simile più o meno a quanto scritto sopra, possiedo un immobile (dal 2005), questo immobile condivide un cortile ed un cancello scorrevole (che apre totalmente nella mia proprietà), con un altro immobile il quale era di un unico proprietario fino ai primi degli anni ’90. Sul mio atto d’acquisto è scritto che la mia proprietà è interclusa dalle proprietà confinanti. Ho deciso di separare la mia proprietà dal mio vicino dirimpettaio con il quale condivido il cortile ed il cancello per poter fare la mia apertura individuale direttamente sulla strada. Premetto che, circa m1,20 dell’apertura del cancello sono di mia proprietà. Espongo i miei quesiti:
1) Il mio vicino, che ha acquistato l’immobile difronte al mio nel 1991, sostiene di avere acquisito il diritto di passaggio nella mia propiretà (non ci viene mai) e quindi anche il diritto di aprire il cancello nella mia propietà. E’ così? Deve dimostrare lui il diritto acquisito o io che non lo ha acquisito?
2) Ora che io voglio fare la mia apertura dovrò interrompere l’apertura del cancello nella mia proprietà e quindi farlo rimuovere. Posso farlo? Sono obbligato a tenerlo nonostante mi impedisca l’apertura sulla strada? Le spese per la rimozione a sono a carico mio?
Grazie sin da ora per la gentile risposta.
Cordialità.
Angelo
Mi dispiace ma la tua narrazione non è molto chiara, in particolare non si capisce se il tuo accesso diretto alla strada pubblica l’hai già aperto o lo devi ancora aprire e, di base, qual’è il tuo problema specifico, quello che vuoi ottenere o che vuoi che il tuo vicino non faccia. Inoltre, nei casi di servitù, è sostanzialmente impossibile dare delle indicazioni senza vedere la situazione dei luoghi almeno a livello cartografico. Ti consiglierei di trovare un accordo con il tuo confinante, altrimenti non ti resta che acquistare una consulenza da un avvocato per approfondire il caso come si deve.
Conocordo pienamente su tutto, tranne che sulla conclusione.
Non credo che la chiusura del passaggio costituisca atto emulativo né abuso di diritto.
Non dimentichiamo la norma che consente sempre al proprietario di chiudere il fondo, estendendo il significato della proprietà fondiaria a un uso libero e penetrante, che non richiede giustificazioni (non è abusivo, salvi i limiti imposti dalla legge e le servitù, naturalmente) e non può essere emulativo.
Con questa precisazione, incoraggio una raccolta solerte delle “tracce” che possono dare prova dell’usucapione, a meno che non si scopra che la servitù è trascritta.
Grazie del tuo contributo, Giorgio, interessante come sempre.
Grazie a te per il gentile apprezzamento. Se d’altro canto non ti ho convinto, leggerei molto volentieri una controreplica!
Beh la materia delle servitù lascia spazio a diversi punti di vista e non mi sento assolutamente di dire che un angolo visuale rispetto all’altro sia sbagliato o meno, anzi per me prima che per altri c’è sempre da imparare.
Salve, io ho un problema simile….in sostanza, gli eredi dell'originario proprietario mi impediscono di accedre al fondo con mezzi agricoli. Il tecnico dice che per far valere questo diritto devo avere la qualifica di coltivatore diretto….è vero?
Sicuramente nel momento in cui si va a discutere dell'estensione di una servitù sotto il profilo della possibilità di passare con mezzi agricoli o meno la qualità di coltivatore «professionale» può avere un suo peso, ma la sua titolarità o meno non è decisa nè in un senso nè nell'altro, occorre considerare tutte le circostanze del caso concreto, a noi ad esempio è capitato di vederla riconosciuta ad una persona che di mestiere faceva l'operaio ma che a tempo perso curava un terreno.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac
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