Per motivi professionali ho iniziato ad occuparmi di posta elettronica certificata e mi sto impegnando per la sua diffusione nelle aziende della mia zona che si ostinano ad utilizare email tradizionale e fax. Sto cercando di operare una classificazione per comparare email tradizionale, fax, telegramma, posta raccomandata, … ma la confusione Ú molta tanto che si Ú arrivati a parlare di crisi del documento autografo. Ho letto il suo articolo e dalla sua lettura si evince chiaramente che “e-mail e fax prodotti in giudizio hanno valore sino a che non vengono contestati” ma da un altro articolo si evince invece che email (considerato un documento informatico con firma digitale leggera), fax, telegrammi ed equiparati hanno un valore che dipende dalla valutazione del giudice. Sempre questo articolo si spinge addirittura ad affermare la parificazione dell’email al fax e al telegramma e la sopracitata crisi del documento autografo. E’ possibile sapere con certezza qual’è il valore legale dell’email, del fax, del telegramma, …una volta per tutte? (Alberto, via mail)
Sono domande da non farsi nemmeno, naturalmente la risposta è che praticamente il mio articolo è quello giusto e l’altro è sbagliato…
Scherzi a parte, sono corretti entrambi, vanno solo inquadrati correttamente. “Libera valutazione delle prove” è un termine avvocatesco che significa che il giudice, se crede, quella prova la può mettere anche sotto ad una gamba del tavolo, accuratamente ripiegata, per evitare che saltelli… Quindi, mentre la PEC e il vero documento elettronico, quello firmato digitalmente e rispondente alle norme di legge, hanno pieno valore probatorio, tutti gli altri documenti non ce l’hanno.
Può darsi che una parte produca in giudizio un telegramma, un fax, una mail e l’altra parte non li contesti, in quel caso assumono valore di prova, eventualmente, in base al principio, peraltro controverso in molti aspetti, di non contestazione. Ma se invece questi supporti vengono contestati sotto il profilo della loro autenticità, collocazione temporale, avvenuta spedizione e/o ricezione, quali sono gli strumenti di cui si dispone per dimostrarne con sicurezza tutti questi aspetti? Nessuno, quindi il giudice potrà valutarli liberamente e vi darà fede solo se dal complesso delle altre prove acquisite al giudizio apparirà verosimile che tali documenti siano stati formati dal tal autore, nel tal momento e abbiano svolto il tal percorso…
Quindi in conclusione chi vuole un documento che serve sicuramente a qualcosa deve usare la posta certificata o la firma digitale, in tutti gli altri casi si può fare il segno della croce e sperare di avere buona fortuna. Tra tutti i “non documenti”, comunque, la posta elettronica semplice è quello meno disgraziato e sicuramente migliore del fax, il cui rapportino di trasmissione non serve a niente, dal momento che chiunque potrebbe scriversi e stamparsi un rapportino usando un qualsiasi wordprocessor, perchè la posta elettronica contiene degli headers che in casi estremi possono essere confrontati con i log dei provider presso i quali la posta ha transitato per attestare appunto il percorso compiuto – ma sono casi assolutamente estremi, è molto difficile poter ottenere l’esibizione dei log di un provider o comunque un accertamento sullo stesso. Meglio munirsi di posta elettronica certificata, che presso alcuni fornitori costa anche solo 5 euro all’anno.
La pec ha più valore della stessa raccomandata a ricevuta di ritorno postale classica, dal momento che viene certificato anche il contenuto della mail, mentre nel caso della raccomandata il timbro è solo sulla busta ma uno può sempre spedire una busta vuota, come non così raramente purtroppo accade quando qualcuno vuole creare l’apparenza dell’invio di una comunicazione.