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Contrasti tra accomandante e accomandatario

Salve mi chiamo Carla. Volevo farvi una semplice domanda: il mio fidanzato è socio accomandante di una società in accomandita semplice ma è anche socio maggioritario; volevo sapere se il suo socio accomandatario può impedirgli di recarsi presso la sede dell’ azienda se non in sua presenza. Aspetto vostra risposta. Cordiali saluti.

Nella società in accomandita, mentre i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, gli accomandanti (il Suo fidanzato) ne rispondono solo limitatamente alla quota conferita.

E’ chiaro che essendo quello dell’accomandante un vantaggio, il rovescio della medaglia prevede che egli non possa amministrare la società. Se contravviene a questo divieto e, per fare un esempio, contrae con terzi obbligazioni in  nome della società ne risponde illimitatamente e puo’ anche essere escluso dalla società medesima.

L’art. 2320 parla di atti vietati agli accomandanti, ma non considera tra questi la possibilità di recarsi personalmente in società. Si tratterebbe di una limitazione della responsabilità personale. E’ chiaro che per atti vietati si devono intendere gli atti aventi un’influenza determinante sull’economia dell’impresa in quanto rappresentativi dell’indirizzo socio economico dato a quest’ultima. Non mi pare proprio che fare un giretto in azienda sia atto “determinante” per il destino dell’impresa.

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Di Emanuele Roli

Sono nato nel 1975, vivo a Casalecchio di Reno (BO) e collaboro con lo studio Solignani dal 2005

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