Vorrei un chiarimento riguardo il mantenimento di una persona anziana. La persona in questione è nata nel 1928 ed è il padre vivente del mio primo marito morto nel 1991 lasciandomi con un figlio nato nel 1985. Vorrei sapere se esiste un obbligo legale di partecipazione al suo mantenimento da parte mia e/o di mio figlio. Io ora mi sono risposata, ho avuto un altro figlio e vivo all’estero, mio figlio maggiore lavora come operaio e abita in Italia, non vorrei che i suoi zii si rivalgano su di lui. Hanno anche parlato di vendere la casa del nonno (di cui possadiamo 2/16 ereditati dalla nonna) e di tenersi la metà del ricavato per il mantenimento del padre che da qualche anno vive presso una figlia. Da parte mia non ritengo ne me ne mio figlio in dovere di mantenere questa persona in quanto dal giorno del funerale di mio marito non abbiamo più avuto nessun rapporto con lui: è come se fossimo morti tutti insieme.
L’obbligo alimentare viene distinto tra alimenti che costituiscono lo stretto indispensabile per la soppravvivenza di una persona in difficoltà e il mantenimento che, invece, ricomprende una più ampia nozione in quanto il mantenimento soddisfa le esigenze di vita tenendo anche conto della sua situazione socio-economica.
L’obbligo di mantenimento si configura solamente nei confronti del coniuge e dei figli, mentre gli alimenti sono estesi ad una più ampia fascia parentale.
Detto ciò, nel caso di specie, essendo l’anziano signore incapace di provvedere al proprio mantenimento bisogna verificare chi sia tenuto a corrispondergli gli alimenti.
Ai sensi dell’art. 433 cod. civ., le persone obbligate agli alimenti sono nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Pertanto, il caso in questione è affrontato dal punto n. 2 che stabilisce l’obbligo alimentare innanzittutto a carico dei figli e, solo in loro mancanze, dei discendenti prossimi quali i nipoti.
Essendo questa persona già accudita dalla figlia, il nipote – ovvero Tuo figlio – sarà obbligato solamente nel caso in cui la figlia non possa più provvedervi e in concorso con gli altri, eventuali, nipoti. E’ ininfluente che voi non abbiate più visto questa persona poichè Tuo figlio è comunque il nipote.
L’obbligato agli alimenti potrà decidere se versare una somma di denaro mensilmente all’alimentando oppure se accoglierlo presso la propria abitazione.
Certamente la zia di Tuo figlio non può venderVi la casa e tenersi parte del ricavato!
Un’ultima precisazione, ai sensi dell’art. 437 cod. civ. il destinatario di una donazione è tenuto, con precedenza si ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante.
6 risposte su “mantenimento di un anziano”
Leggi la risposta alla questione: dice tutto, soprattutto l'articolo 433 cod. civ..
Invito tutti a leggere attentamente le risposte e i commenti prima di lasciare nuovi commenti – a cui magari si è già data risposta – perchè spesso non abbiamo tempo di rispondere a tutti.
Non è cattiveria ma ciò è dovuto al fatto che la gestione del blog viene fatta in concomitanza con tante altre cose per cui a volte non abbiamo veramente tempo di far nulla.
Scusate ma se si è figlio di sorella, quindi nei confronti di una zia ( sorella di mia madre) che obblighi ci sono?
Il nonno – chiamiamolo così per comodità di lettura e di esposizione! – potrà certamente vendere la sua quota di casa e, se Tuo figlio è d'accordo, venderà anche la sua. Ovviamente il nonno si terrà la sua parte di ricavato e Tuo figlio la sua.
Non si può certo vendere qualcosa che non ci appartiene e tenerci il ricavato!
Vedendo come stanno le cose e i rapporti tesi sicuramente vendere la casa potrebbe essere una buona idea in modo tale da non avere più legami con persone verso cui si nutrono rancori.
Poi il nonno con la sua parte del ricavato può farci quello che vuole.
Saranno gli eredi – una volta che il nonno non ci sarà più – a valutare se è stato leso il loro diritto ereditario e, se ve ne sono i presupposti, chiedere alla sorella/zia la loro parte di eredità, eredità che lei ha ricevuto quando il nonno era ancora in vita sotto forma di donazioni.
Tuttavia, a priori non è possibile stabilire quanto del ricavato della vendita è necessario al mantenimento del nonno perchè dipende dal suo stato di salute e dalle sue necessità. Queste sono considerazioni che potranno essere fatte solo quando il nonno non ci sarà più.
Ovviamente, in tal caso Tuo figlio potrà decidere se val la pena far causa per avere la sua quota di eredità o se lasciare perdere tutto e continuare con la sua vita.
Ti consiglio di dare un'occhiata sia all'interno del nostro blog che più in generale si internet all'istituto della collazione.
Innanzitutto grazie,
poi precisando: io e mio figlio possediamo già una piccola parte dell'immobile, avendo ereditato da mio marito che a sua volta aveva ereditato dalla madre proprietaria al 50%; alla morte della nonna la sua metà della casa è stata divisa tra il marito per la sua quota spettante e i sette figli allora viventi più una quota per due nipoti figli di una figlia premorta.
A preoccuparmi è la situazione di mio figlio che potrebbe venir chiamato a dover contribuire al mantenimento di questo "non nonno". Se le cose rimanessero come stanno, non dovrebbero esserci problemi, in quanto il nonno vive presso la figlia e si mantiene da solo. Il nonno però sembra abbia deciso di vendere la casa e di donare il ricavato alla figlia. Ora mi domando se il ricavato dalla vendita può essere considerato necessario al suo mantenimento, e se si, in che misura? Può egli disporre del ricavato dalle quote già di proprietà di figli e nipoti?
Quanto può disporre della sua parte di casa?
La famiglia ha già cominciato a litigare, io fortunatamente vivo lontano e non mi lascio coinvolgere in queste dispute, ma prima o poi si arriverà al dunque, per cui io vorrei avere le idee chiare ed essere pronta ad affrontare la situazione al meglio.
Grazie ancora.
In realtà bisogna fare una distinzione: Tu parli degli alimenti o dell'accudire materialmente una persona?
Per quanto riguarda gli alimenti sono obbligati in primo luogo i figli e, solo in loro mancanza, i nipoti che dovranno farsi carico in egual misura delle esigenze del nonno.
Per cui, nel Tuo caso, se la figlia non potesse più occuparsi di lui e nemmeno gli altri figli, dovrebbero farlo i nipoti in parti uguali o accogliendolo presso la propria abitazione ovvero trovando una casa di cura e dividendosi la retta non coperta dai redditi del nonno.
Per quanto riguarda l'eredità dell'immobile, i figli hanno diritto a ricevere la legittima – nel Tuo caso, Tuo figlio (solo lui, Tu in questo caso non hai diritti ereditari) erediterà la quota del padre morto prematuramente – mentre è lasciata al testatore una quota cosiddetta disponibile che varia a seconda del numero degli eredi.
Nel caso in cui il nonno lasci tuto ad una persoan sola gli altri eredi hanno titolo per agire in giudizio per vedere riconosciuta la loro quota di eredità.
Nel caso in cui l'immobile sia ereditato da più persone e che non ci trovi d'accordo sulla sua eventuale vendita, anche uno solo dei comproprietari può rivolgersi al Giudice affinchè ne disponga la vendita. In tal caso, ovviamente, il ricavatosarà diviso secondo le rispettive quote.
Vi ringrazio della solerte risposta, è contro la mia natura cavillare su queste cose, ma mi ritrovo a dover tutelare gli interessi miei e di mio figlio, anche allo stato della situazione dei rapporti con questa persona che moralmente ed affettivamente non merita nulla di più di quello che legalmente gli dobbiamo.
Mi scuso, ma nella domanda precedente ho omesso di comunicare che la persona in questione è autosufficiente ed in discrete condizioni di salute, percepisce una pensione di cui non conosco l'ammontare, ma che fino a che viveva da solo (ca 2 anni fa), gli permetteva di vivere dignitosamente. Ora vive con la figlia che lo accudisce, ma finanziariamente si mantiene da solo (suppongo che passi tutta o in parte la pensione alla figlia).
Per cui, se ho capito bene, io non ho più obblighi nei suoi confronti, ma ne potrebbe avere mio figlio. Giusto? Nel caso la figlia non potesse o non volesse più prendersi cura di lui prima di mio figlio e degli altri nipoti, dovrebbero subentrare gli altri figli viventi (tre)? In che misura e quando mio figlio dovrebbe farsi carico dell'obbligo che sarebbe toccato al padre? Oltre a mio figlio ci sono atri 16 nipoti per alcuni dei quali il genitore tenuto all'eventuale obbligo è deceduto.
È consuetudine del luogo che il genitore lasci al figlio che lo accudisce da anziano la proprietà della casa, ma in questo caso in che quota ne può disporre liberamente senza fare torto agli altri figli o in loro mancanza ai nipoti?
Nell'eventualità di una vendita della casa, si può obbligare un comproprietario a vendere la sua quota contro la sua volontà?
Vi sarei grata se poteste aiutarmi in quanto vorrei e affrontare la situazione con le idee chiare ed evitare inutili discussioni con gli zii di mio figlio.
Grazie, Francesca