Salve,in un negozio ho firmato un contratto senza titolo, ma sembrante solo un modulo di consegna per il magazzino per descrivere il divano di cui chiedevo apponendo 3 firme che richiamano l’art. 1341 e 1342 del c.c.,(me ne sono accorta il giorno dopo), loro non hanno accennato nulla. Le clausole sono stampate con inchiostro di misura e colore diverso, poste a tergo delle facciata in cui si appone la firma (carta chimica ricopiante). Di fatto il blocchetto non mi è mai stato consegnato in mano mia, ma solo appena girato in angolatura solo per firmare. Tutto ciò all’interno di un negozio di soli divani, ecc….tralasciando l’evolversi di tutta la scena che NON è stato per nulla trasparente, comunque….io non volevo più il divano e insomma mi hanno fatto pressioni dicendomi che comunque un divano l’avrei comprato lo stesso perchè se no mi sarebbe costato molto più un avvocato; che il contratto per esperienza loro è forte assicurandomi che a chi aveva fatto storie era andata male. Quindi mi conveniva comprare il divano. C’è scritto poi nelle clausole: -il contratto è impegnativo per il cliente, al quale non è data facoltà di recesso, ma può recedere solo nei casi previsti tassativamente dalla legge, in quelli non previsti tassativamente pago il 30% del valore del documento (30% di 1800€)- io posso cambiare il modello e il colore quindi il prezzo se mi concedono loro, entro sette giorni dalla firma con raccomandata a/r senza indicarmi a chi spedirla……ecc… comunque…ho mandato una raccomandata alla sede legale dicendo che cambiavo il divano con un divano letto da 699€… ecc…. dopo, a parte che hanno tentato con scuse assurde di riprendersi la mia copia del contratto, me lo hanno preso dalle mani….(e io poi me lo sono ripreso..!!!!!), COMUNQUE…..alla fine appena sono uscita dal negozio mi sono accorta che nel primo foglio con le 3 firme (anche nella loro copia…non era stata scritta la data, nè un numero di riferimento del contratto……. ma allora senza la data era valido?????? che posso fare? La situazione ora è che ho un nuovo contratto, “che annulla e sostituisce il vecchio, con la descrizione del nuovo divano letto da 600,00,€. Posso lasciargli l’acconto del 30% e dirgli di tenersi il divano e la disonestà???? TUTTO ASSURDO MA VERO!!!!!!! non scrivo altre cose assurde che mi hanno detto e fatto, perchè davvero mi dilungherei troppo….. Spero sia utile gli utenti che leggeranno di diffidare quando fanno 3 crocette sul foglio, posso garantire che sono abbastanza diffidente, ma mi hanno veramente sfinito al punto che ho firmato per potermene andare!!!! vi assicuro!Grazie anticipatamente, saluti M.
Parliamo di diritto di recesso e di clausole vessatorie. Secondo il codice del consumo sono vessatorie (e quindi nulle): le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Relativamente a questa clausola, puo’ essere che il contratto da Lei stipulato preveda per Lei solo, o soprattutto, oneri e nessun (o pochi) diritto. Allora in questo caso il rimborso del 30% e l’esclusione del diritto di recesso potrebbero essere considerate clausole vessatorie. E’ vessatoria pure la clausola che “impone al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento…d’importo manifestamente eccessivo”. 600 euro su 1.800 rappresentano, a mio avviso, una somma elevata, considerando anche che il divano poi non è stato nemmeno consegnato evitando dunque le spese di consegna al venditore.
Un’altra caratteristica delle clausole vessatorie è che per non essere tali devono essere state oggetto di trattativa individuale, vale a dire conosciute e sottoscritte singolarmente. Cosa che, mi pare, non sia avvenuta nel Suo caso.
Tuttavia, mi preme precisare che il codice del consumo afferma che: “Le clausole considerate vessatorie sono nulle…mentre il contratto rimane valido per il resto”. Questo significa che, togliendo le eventuali clausole vessatorie, il resto del contratto (quindi l’acquisto) resta valido in quanto il diritto di recesso esiste “solo” quando siano le parti stesse a stabilirlo o, in mancanza, nei casi previsti dalla legge che parla di contratti conclusi fuori dai locali commerciali e di contratti a distanza. Purtroppo non vi rientra il Suo contratto stipulato in loco.
A questo punto, se avete stipulato un nuovo contratto al posto di quello precedente, se lo ritiene conveniente, puo’ decidere di recedere (sempre se previsto) e pagare al venditore la caparra penitenziale, comunque inferiore a quella iniziale del primo contratto.
A conclusione di tutto mi risulta però strano (e qui bisognerebbe davvero poter leggere il contratto) che non Le sia data la possibilità di recedere, prevedendo invece una caparra penitenziale in caso di Suo inadempimento. Infatti, l’inserimento di una caparra penitenziale in un contratto implica automaticamente la previsione del del diritto di recesso da parte dell’acquirente. Infatti, lo scopo della caparra è tutelare il contraente nel caso l’altra parte receda.
In sostanza: o nel famoso contratto iniziale è previsto il Suo diritto di recedere e allora si applica l’art. 1373, 1° comma, cod. civ., e Lei potrà recedere fino a che non sia iniziata l’esecuzione del contratto da parte del venditore (inizio operazioni di consegna del divano) pagando la penale; opppure il diritto di recesso non c’è e non deve alcuna penale, ma si deve tenere e pagare il divano.
Infine, le rammento che ai fini della validità di un contratto, contano anche le modalità con cui è stato concluso. Infatti, elemento indispensabile del contratto è l’accordo delle parti che, evidentemente, non può esistere laddove una delle parti abbia agito in malafede. Non pensi, dunque, che siano irrilevanti quelle cose che ritiene “assurde” circa le modalità con cui si è svolta la trattativa e la stipulazione del contratto.
Una risposta su “Recesso da contratto concluso in negozio”
UHM! cito testuali scritte: RECESSO: Nell'ipotesi in cui il presente contratto sia concluso fuori dalle sedi commerciali,l'acquirente ha diritto di recedere dallo stesso, entro 8 giorni con raccomandata A/R. Il contratto concluso presso le sedi commerciali è impegnativo per l'acquirente, al quale non è data la facoltà di recesso, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
In ogni caso, laddove il recesso fosse illegittimamente esercitato la ditta (….) a sua univoca discrezionalità, può accordare all'acquirente la risoluzione del contratto a condizione che il medesimo compratore versi all'azienda, a titolo di penale, una somma pari al 30% del valore dell'importo complessivo indicato in contratto.