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chi risponde per i debiti del de cuius

Mio nonno è morto nel 2003. All’apertura della successione io e mia madre abbiamo scoperto che aveva donato circa 500.000 Euro alla nuova moglie che li ha fatti sparire nel nulla. Dal computo fra queste donazioni e il relictum, la signora risulta debitrice nei confronti di mia madre (unica altra erede) di circa 300.000 Euro ma non li rifonderà mai perchè si dichiara nullatenente. Qualche giorno fa un parente ha chiamato mia madre per comunicarle che uno studio legale che si era occupato di una faccenda per conto di mio nonno ed i suoi fratelli molti anni fa (più o meno nel 2000) sta cercando di rintracciare gli eredi di tutti gli allora clienti chiedendo una quota pari a 1600 Euro per ognuno dei fratelli. La quota che mia madre dovrebbe pagare ammonta perciò a 800 Euro. Vista la situazione descritta sopra, capirà che dover pagare questo debito (oltre ad essere stata derubata dalla “nullatenente”) è una beffa inaccettabile. Le chiedo perciò:
1. Esiste un termine entro il quale questo studio legale avrebbe dovuto comunicare agli eredi l’esistenza di questo debito?
2. Nel caso in cui risulti che il credito è effettivamente esigibile, la quota di mia madre potrebbe essere ricompresa nel credito che ha nei confronti della moglie del de cuius e potrebbe perciò esimersi dal pagarlo, per compensazione?
3. Esiste insomma un modo per evitare questa beffa, visto che da queste parti non si pasteggia a champagne ed 800 Euro sono una cifra ragguardevole per noi? Grazie (William, mail).

Anzitutto, trattandosi di successione legittima, cioè senza testamento, la legge prescrive che vengano rispettati alcuni criteri nella determinazione delle quote che vengono destinate ai vari eredi: in particolare, nel caso di cui mi parla, dal momento che uniche eredi legittime sono la moglie del de cuius e la figlia dello stesso, l’intera eredità avrebbe dovuto essere divisa in parti uguali tra le due.

Il fatto che il nonno, nel corso della sua vita, abbia disposto di parte del suo patrimonio, pregiudicando gli interessi della figlia, legittimerebbe la stessa ad agire per ottenere la riduzione degli atti di disposizione mediante i quali è stata intaccata la quota che le sarebbe spettata per diritto. La figlia, infatti, appartiene alla categoria dei cd. “legittimari”, di quei soggetti, cioè, che non possono essere esclusi dalla successione, o essere privati di date quote dei beni ereditari (nel caso di specie, appunto, metà dell’asse ereditario). In virtù di questo principio, cui il nostro ordinamento riconosce efficacia cogente, è ammesso l’esercizio dell’azione di riduzione, appunto (azione che si prescrive in dieci anni dal momento dell’apertura della successione).

Alla luce di tutto questo, purtroppo, ritengo che:

-lo studio legale che sta facendo valere il suo credito sia assolutamente legittimato a farlo, dal momento che i diritti di credito si estinguono in 10 anni dal momento in cui possono essere fatti valere (e quindi 10 anni non sono ancora decorsi, nel vostro caso);

-non si possa addurre alcuna compensazione, tra il credito di sua mamma verso la nuova moglie del nonno e il debito di sua mamma verso lo studio legale, dal momento che, per definizione, due persone possono determinare l’estinzione delle reciproche obbligazioni solo quando siano obbligate l’una verso l’altra: nel suo caso, quindi, dal momento che la nuuova moglie del nonno non riconosce il credito di sua madre, non vedo alcuna possibilità di addivenire ad un accordo in tal senso.

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8 risposte su “chi risponde per i debiti del de cuius”

Purtroppo le carte le leggo solo io (e temo che mi stia persino appassionando. I giudici nell’avvicendarsi non amano guardare all’indietro, hanno paura di finire come la moglie di Lot?). Ora si straparla di “sospensione dei termini di prescrizione”… quando si sa che ogni qualvolta che l’avv. chiede un rinvio viene sospesa! (Per quei giudici/got e pm/vpo, che volentieri concedono all’avv. rinvii in cambio della sospensione dei termini!) Nel caso esposto il dies a quo va fissato dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di condanna, ovverosia, non essendoci interruzioni di sorta, dal 7 nov 2007 con l’emissione della sentenza.
Dunque al 7 nov 2018 sarebbero 11 anni. E ci stiamo oltre i 10 anni anche se ci si mettono i famigerati 6 mesi(ndr), o no? Grazie, comunque. Cordialmente Mauro

Lavori eseguiti nel 90, cliente insolvente(commercialista evasore totale), mia fattura vistata da notaio, decr. ing. emesso nel 93 da lui opposto…dalla pretura passa al Gdp; nel 2003 il “mio” mi dà copia del dispositivo della sent. (a favore del debitore?) e senza preavviso emette decr. ing. (“parcella” deliberata dal Coa priva di fattura che tuttora non ho mai visto!) dal trib confermato il 12/12/03 e da me opposto. il 14/05/0 la g.i. su parcella(?)dimezzata concedeva parziale esecuzione… l’altro mio avv.(che aveva chiesto 5.000 € di danni) mi convinse di ottemperare chiedendo all’ ex fatture vecchie e nuova(0!). Il 7 nov 2007, la got subentrata riconosce il millantato credito per intero al mio ex ed emette sent. a saldo. che non azionerà. 3 anni fa l’ultra 80enne avv del prof/com insolvente,in punto di “morte” mi confessa che il suo cliente (forse non l’aveva pagato) aveva imbrogliato le carte… oltre ai testimoni spergiuri, mentre il gdp aveva convocato i miei testi 2 gg dopo l’udienza! Domanda:
il “credito” vantato dall’avv. e avallato dal coa è del tutto prescritto?

… per i 10 anni nulla da eccepire, la sentenza emessa dalla got(con marito avv.) va a reintegrare con interessi la c.d. parcella (mai vista e senza fattura/e deliberata dal coa?) che era stata dimezzata dalla G.I. con una provvisionale… che il mio 2° avv. mi ha fatto pagare… Ora come calcolare se il c.d. diritto non è più azionabile visto che la sentenza(mai notificata, né mai comunicata!) risale al nov 2007?…

non sono d’accordo… si sensi dell’art 2956 gli onorari dei professionisti compresi gli avvocati si prescrivono in tre anni … ad esempio se un avvocato si è occupato di difendere tuo nonno ed è stata emessa un sentenza passata in giuidcato non appellabile se lo studio legale non si fa vivo entro i tre anni successivi si prescrive il loro diritto a percepire l’onoraio, il contributo unificato, le spese e via dicendo

mi spiace caro avv Solignani
questa non gliela passo…!!!

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