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Sinistri stradali e concorso di colpa

Procedevo alla guida della mia vettura in una strada di città con diritto di precedenza alla velocità di 55-60km/h, quando un motocarro non rispettava lo STOP con segnaletica verticale e orrizzontale, e spuntava procedendo orrizzontalmente per raggiungere l’altro lato dell’incrocio, nonostante io avessi segnalato ripetutamente la mia presenza con il clacson, procedevo tentando di rallentare con il mio veicolo nella stessa direzione. Nel momento che l’autista del motocarro ha avvertito la mia presenza ha rallentato facendo in modo che, nonostante il mio tentativo di rallentare, ci finissi addosso speronando con la parte anteriore destra del mio veicolo la parte centrale (laterale) del motocarro. La stessa sera ho avvertito dolori al collo e vertigini con episodi di vomito e ho chiamato un ambulanza. Sono stato trattenuto per 17 ore nel reparto di osservazione breve intensiva e mi è stato diagnosticato un trauma cranico,cervico dorso lombalgia post traumatica. A questo punto io avvierò comunque una denuncia cautelare presso la mia assicurazione. Ma volevo sapere nel caso illustrato se c’è un concorso di colpa, quali sono le ipotetiche percentuali di colpa, se la responsabilità del danno è solo di una delle parti. Ci sono comunque testimoni dell’incidente. E mi sono già messo in contatto con loro per ottenere informazioni quando dovuto. (Carlo, via posta elettronica)

Gentile amico,

l’art. 2054 del Codice Civile opera una presunzione di responsabilità concorrente dei conducenti nel caso di scontro tra veicoli e si applica soltanto nel caso in cui non vi siano prove che permettano concretamente di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l’evento dannoso.

Grande importanza hanno quindi per Lei in un’eventuale causa giudiziaria i testimoni del sinistro, che possono dare l’apporto fondamentale ai fini di costituire un impianto probatorio convincente.

Ad ogni modo, sarebbe utile nel Suo caso affidare ad un esperto l’effettuazione di una perizia cinematica che ricostruisca scientificamente la dinamica del sinistro.

Va ricordato comunque che, quando anche venga accertata la colpa esclusiva di uno solo dei due conducenti, l’altro non per questo si libererà automaticamente dalla presunzione di corresponsabilità, ma è necessario che dimostri di avere osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, come stabilito dalla Cassassazione (Sentenze 7.2.1997, n.1198 e 26.10.1992, n. 11610), come la moderata velocità di marcia da Lei tenuta, ulteriormente diminuita, sembrano dimostrare.

Le ricordo che Lei può contestualmente richiedere i danni biologici subiti sulla sua persona, da calcolarsi in base al tipo di invalidità che ha comportato, ma che superano ampiamente il migliaio di Euro

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