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come si tutela il conduttore dagli altri condòmini

Salve, ho un’attività commerciale che, essendo rivolta al mondo dell’agricoltura, possiamo definire stagionale. Ho aperto il mio negozio in un locale in affitto e la proprietà sulla quale sorge il capannone è di due fratelli. L’accesso all’intera proprietà è consentito attraverso un unico cancello automatico e dal mio negozio non è possibile vederlo poichè mi trovo su un lato dell’edificio. Da qualche mese, nei locali che danno sull’ingresso, si sono insediati 2 concessionari di auto. Uno non ha mai dato problemi, l’altro avendo un parco auto più vasto, di sua libera iniziativa chiude il cancello nei suoi orari di chiusura, impedendo ai miei clienti di accedere al negozio, e la mia posizione non mi permette di essere sempre reattivo alla chiusura dell’accesso. Capita molte volte che dopo aver chiuso il negozio e recandomi nella mia abitazione posta nello stesso edificio, mi accorgo che il cancello è chiuso da chissà  quanto tempo e ho la sensazione di essermi trattenuto in magazzino in attesa di clienti che mai avrebbero potuto raggiungermi. Ho detto al proprietario della concessionaria di lasciare aperto, perchè anch’io ho diritto a lavorare (anche perchè io ho aperto da 4 anni e lui da solo qualche mese) e, soprattutto nel periodo di giugno, la mia clientela necessita di un’assistenza più prolungata poichè la campagna di mietitura del grano deve essere accompagnata da una pronta reperibilità dei ricambi dei mezzi agricoli in caso di bisogno. La risposta è sempre la stessa, che siccome le auto possono essere rubate lui vuole chiudere il cancello. Personalmente non credo che l’affittare uno spazio commerciale possa consentire all’affittuario ad arrogarsi il diritto di impedire l’accesso alle altre attività. E io non posso andare avanti a togliere la corrente elettrica al cancello per impedirne la chiusura. Giovanni, mail.

il nostro ordinamento prevede che, quando su uno stesso bene insistono (la proprietà o altri) diritti  cd. reali  (tra cui, appunto, anche il diritto del conduttore) appartenenti a più soggetti, ogni partecipante non può impedire ad altri di fare uso di quella cosa secondo il proprio diritto.

Nel caso di specie, quindi, il titolare della concessionaria non può, a sua discrezione, chiudere il cancello di ingresso allo spiazzo comune per l’accesso alle vostre attività, posto che tale spiazzo costituisce una pertinenza dei locali che vi sono stati concessi in locazione.

Impedire l’accesso allo stesso nel corso dell’orario di apertura della sua attività , infatti, imita notevolmente il suo diritto di godimento (il quale si estrinseca ovviamente nell’accogliere clienti all’interno dei locali in cui esercita la sua attività).

Ciò detto, prima di procedere giudizialmente per tutelare il suo diritto, le consiglierei di diffidare formalmente, mediante lettea raccomandata con avviso do ricevimento, il suo vicino dal voler proseguire con gli atti di molestia finora posti in essere, rappresentandogli che ogni atto di turabtiva che sia in grado di restringere o recare pregiudizio al legittimo diritto di godimento altrui della cosa locata, o comunque limiti in misura apprezzabile l’esercizio di detto diritto è vietato dalla legge.

Nel caso in cui, così facendo, non riesca ad ottenere nessun risultato, allora le consiglio di procedere giudizialmente, instaurando una causa possessoria, ritenuta esperibile anche da parte del semplice conduttore di un immobile nei confronti dell’autore delle molestie, in quanto va considerato detentore qualificato per conto del locatore possessore. Ne discende che egli ha diritto a tutelare la propria situazione giudidica attraverso l’esercizio dell?azione di manutenzione.

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