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quando la moglie garantisce per l’impresa del marito

Il caso non riguarda me personalmente ma i miei genitori. Questi sono separati da circa 2 anni, negli anni passati sono stati costretti a fare tanti sacrifici tra cui quello di indebitarsi con la banche. Una volta separati mio padre ha chiuso l’attività per fallimento. Facendo cosi non ha più nessuna entrata e quindi non può passare il mantenimento nè a mia madre nè a mio fratello. Adesso mia mamma ha ricevuto una lettera da parte dell’avvocato di mio padre, dove dice che lei come garante deve pagare i debiti in banca. In più appena separati, tra gli avvocati si erano messi d’accordo per la separazione dei beni, la quale a mia mamma toccavano solo parte delle forniture della casa e per mio padre la cessazione da parte di mia mamma della sua parte dell’immobile (l’immobile dove vive mio padre, è anche in parte proprietà dei fratelli, i quali tra l’altro, anche li, hanno una causa in corso per la spartizione dell’immobile stesso). Adesso io mi chiedo: può mio padre far pagare tutti i debiti a mia mamma ed in più appropriarsi della casa? (l’atto non è ancora stato fatto) può mia mamma rifiutarsi di cedere l’immobile? capisco che come garante parte dei debiti deve pagarli lei, ma questo significa tutti i debiti? e poi questi loro debiti, in caso di mancato pagamento, possono essere ereditati dai figli?

Si tratta innanzitutto di conoscere un po’ meglio le cose. Innanzitutto se l’impresa è famigliare o se si tratta di un’attività esclusiva di Suo padre.

Sarebbe inoltre d’aiuto sapere, nel caso di impresa, se Sua madre effettivamente si è offerta come garante per eventuali debiti. Nel qual caso dovrà risponderne, salvo poi rivalersi nei confronti di Suo padre.

Ricordo infatti che anche le aziende rientrano nella comunione legale dei beni, purché siano gestite da entrambi i coniugi e siano state costituite dopo il matrimonio, ma trattandosi di impresa famigliare, l’opinione dominante è quella di considerarla come impresa individuale, valutando l’attività prestata dai collaboratori (ad es. Sua madre) come tale e non come attività direzionale di soci.

In sostanza il Vostro potrebbe essere il caso di un’impresa famigliare il cui titolare è Suo padre, Sua madre presta attività collaborativa, ma non risponde dei debiti, a meno che (come abbiamo detto sopra) non si sia prestata come garante.

Per quanto riguarda l’immobile, se davvero è in corso una causa relativa alla suddivisione in quote dello stesso, occorrerà prima aspettare la decisione del giudice.

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Di Emanuele Roli

Sono nato nel 1975, vivo a Casalecchio di Reno (BO) e collaboro con lo studio Solignani dal 2005

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