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la corte dei conti inizia a muoversi per i processi che durano troppo

Abituato a sfornare migliaia di decisioni l‘anno, che assai sovente gli procurano le luci della ribalta, questa volta a finire sul banco degli imputati è stato lui: il Tar del Lazio. La procura regionale della Corte dei conti ha, infatti, chiesto ai giudici amministrativi ragione delle lungaggini di alcuni processi, che hanno consentito ai ricorrenti di domandare e ottenere dalla Corte di appello di Roma il risarcimento previsto dalla legge Pinto.

I giudici contabili hanno configurato nei confronti del Tar l’ipotesi di danno erariale. Anche perché gli indennizzi accordati sono stati numerosi, perché tantissimi erano i ricorsi presentati al Tar. Il caso era quello della richiesta di adeguamento triennale dell’indennità giudiziaria (legge 221/88) avanzata nell’aprile ‘93 da una parte consistente dei dipendenti della Giustizia. Tant’è che davanti al Tar Lazio arrivarono due cause collettive, proposte da 1.500 e da 900 persone. Sull’argomento il Tar sollevò, nel dicembre1994, la questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata dalla Consulta. Nel febbraio1996 la Corte restituì gli atti al Tar, che nell’agosto dello stesso anno riassunse il giudizio. Poi, per sette anni più nulla. Solo nel dicembre 2003 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Corte di appello, pertanto, non ha potuto che riconoscere l’irragionevole durata del processo e accordare il risarcimento. Come mai – ha chiesto la Corte dei conti al Tar – l’udienza non è stata fissata dopo la sentenza della Consulta, visto che la decisione, seppure relativa a migliaia dì ricorrenti, poteva essere assunta con una formula unica?

Intanto – questa la difesa dei giudici amministrativi, perorata dall’ormai ex presidente, Pasquale de Lise – quando, nel 2001, la legge Pinto è entrata in vigore, i ricorsi arretrati nel Tar del Lazio erano 180 mila. Il monte dell’arretrato, poi, comprende anche i ricorsi a cui le parti non hanno più interesse, ma non è possibile distinguerli. Anche per questo, nella fissazione delle udienze, si dà la precedenza ai fascicoli per i quali gli avvocati presentano la cosiddetta istanza di prelievo,che nel caso in questione, invece, non era stata inoltrata.

Qualche giorno fa è arrivata la risposta dei giudici contabili. «In considerazione delle condizioni obiettive nelle quali si è trovato a operare il Tar del Lazio», il ritardo non assume «le connotazioni della colpa grave, condizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità». Si archivi, dunque. Anche se, ha rilevato la Corte dei conti, tutto quel tempo per il giudizio «desta perplessità». (Il Sole 24 ore, 25.7.2008)

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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