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la tutela dei consumatori anche alle piccole aziende

Sono dieci anni che dico che la distinzione, introdotta per lo più dal diritto di origine comunitaria, tra consumatore, che non sarebbe in grado di negoziare, e “professionista”, che come tale sarebbe in grado di contrattare con il suo partner commerciale è falsa e sostanzialmente infondata nella realtà, dal momento che anche la maggior parte delle imprese, di fronte a certi contraenti, come ad esempio le compagnie telefoniche, non hanno alcun potere contrattuale e possono solo limitarsi a prendere o lasciare. Oggi finalmente qualcosa si sta muovendo anche nel nostro ordinamento per superare questa distinzione e andare verso un sistema di tutela effettiva.

E’ uscita infatti una delibera dell’Autorità di garanzia per le telecomunicazioni che sostanzialmente parifica ai consumatori tutti quei “professionisti”, cioè aziende e altri soggetti collettivi, che come i consumatori non hanno potere negoziale, stabilendo che anche a loro si applicano le nuove disposizioni in materia di recesso previste dalle riforme Bersani. Vale la pena riportare il contenuto del comunicato stampa ufficiale dell’Autorità.

Integrazione al punto 3 delle linee guida della Direzione Tutela dei Consumatori esplicative per l’attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell’art.1, comma 4, della Legge n. 40/2007.

La legge n. 40/07, con l’articolo 1, comma 3, ha introdotto specifiche tutele in caso di recesso per coloro che stipulano contratti per adesione con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche: si tratta della facoltà dell’utente di recedere “senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore”, nonché senza un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.

In data 28 giugno 2007, in applicazione della suddetta legge, la Direzione Tutela dei Consumatori dell’Autorità ha pubblicato sul sito web le Linee guida esplicative per l’attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all’art. 1, commi 1 e 3, della medesima legge (avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del 13 luglio 2007), richiamando, al punto n. 3, la definizione civilistica della categoria dei contratti per adesione.

Successivamente, l’Autorità ha ricevuto richieste di chiarimenti sull’applicabilità dell’articolo 1 comma 3 agli utenti non residenziali, spesso indicati come clientela business.

In considerazione di tali richieste, l’Autorità ha ritenuto che le specifiche tutele previste dall’articolo 1, comma 3, in caso di recesso, si applichino anche agli utenti non residenziali che non godono di un sostanziale potere negoziale e che, quindi, si limitano a sottoscrivere clausole predisposte dal contraente “forte”.

Anche questi utenti, infatti, tra i quali figurano numerose piccole e medie imprese, sono limitati nell’esercizio di qualsiasi rilevante potere di trattativa in quanto, nell’aderire al contratto, possono solo procedere alla mera accettazione di tutte le clausole contrattuali, al pari del singolo consumatore.

L’Autorità ha pertanto ritenuto opportuno rendere esplicito che anche per questa fascia di utenza cd. business deve essere garantita la possibilità di un recesso “senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore” nonché senza un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.

A tal fine, la Direzione Tutela dei Consumatori, sentito il Consiglio in data 17 luglio 2008, ha integrato il punto 3 delle suddette Linee Guida con il capoverso 1-bis.

La cosa merita di avere la più ampia diffusione possibile, anche se una interpretazione di questo genere suscita qualche dubbio circa i poteri dell’Autorità di provvedere ad una vera e propria interpretazione autentica del testo legislativo era comunque ora che qualche istituzione introducesse questo importante e fondamentale concetto di tutela effettiva.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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