Categorie
diritto

Modifica dell’assegno di divorzio

Mi sono separato con separazione consensuale nel giugno del 2000 dopo un matrimonio durato 13 anni. Il documento di separazione prevedeva un assegno di mantenimento di lire 800.000 per il figlio, allora minorenne, e di lire 700.000 per mia moglie disoccupata. La casa coniugale era di proprietà  di mia moglie. Nel 2004 ho richiesto il divorzio e contestualmente di rivedere l’importo dell’assegno in quanto economicamente avevo un reddito inferiore a quello del 2000. Tra l’altro mia moglie prestava servizio (Co.Co.Co.) come assistente comunale dei bambini nelle scuole elementari durante il periodo scolastico per un contratto di circa 30 ore settimanali.  Nella prima udienza del 2005 il giudice aveva stabilito che nei mesi in cui mia moglie lavorava non ero tenuto a versargli l’assegno di 700.000 lire. E così ho fatto fino ad oggi. Il 31 gennaio di quest’anno il giudice ha emesso la sentenza di divorzio, ma con mio stupore ho letto che l’assegno di mantenimento anzichè diminuirlo lo ha alzato portandolo a 900,00 euro mensili di cui 200.00 per mia moglie e 700,00 per il figlio maggiorenne ma iscritto al secondo anno di università. Ora nelle documentazioni da me prodotte vi era l’ultima dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO 2007) relativa all’anno 2006 e nella memoria difensiva il mio avvocato chiariva che il reddito lordo complessivo faceva riferimento a due redditi che fino a maggio avevo. Uno stabile e primario che è quello relativo al mio negozio di abbigliamento sito in un paese di 6.000 abitanti e unico conduttore e il secondo reddito era un assegno mensile di 752.00 euro che percepivo come assessore comunale che a seguito di elezioni comunali perse ho concluso nel maggio del 2007. Ma il giudice non ha tenuto conto di tutto ciò e nelle righe conclusive recita: “…l’esame delle condizioni economiche del S. (titolare di un reddito lordo annuo superiore alla somma di euro 36.000,00: ultima dichiarazione prodotta per il 2007) induce a ritenere ancora perdurante il ricorso dei presupposti per la determinazione di un contributo dovuto dallo stesso alla V…….”. Quindi il giudice non ha tenuto conto del fatto che il mio reddito non ha più in mio favore (da giugno 2007) del reddito da altri lavori che ammontava a euro 9.000,00 circa. Era tutto documentato. Avevamo allegato anche la dichiarazione del segretario comunale che attestava che non ricopro più l’incarico di assessore comunale. Ma il giudice non ne parla per niente e prende per buona la cifra complessiva di euro 36.000 di reddito lordo. Oggi ho tra l’altro il nuovo mod. unico relativo al reddito del 2007 e risulta un reddito lordo di 27.000,00 euro. Tra l’altro anche in questo reddito vi sono sommati euro 4.706,00 relativi agli ultimi quattro mesi che ho ricoperto l’incarico politico. Cosa posso fare? Conviene ricorrere alla Corte di appello per la vistosa “svista” del giudice oppure chiedere una modifica dell’assegno con il nuovo mod. unico? Sperando che questa volta il giudice riesca a recepire il problema del reddito inscritto nel 2007. Vi è in qualche modo una sorta di prospetto o un parametro numerico che dia una certa misurazione di quello che può essere l’assegno di mantenimento? Ora con il reddito lordo di euro 23.000,00 circa pagando tutte le imposte ( e un prestito mensile di 255.00 che ho per aver acquistato nel 2005 un auto) non riesco più ad essere autosufficiente se continuo a versare 900,00 euro alla mia ex. Grazie per eventuali vostri consigli.

Sicuramente, se le cose stanno così, possono esserci gli estremi per proporre ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio per sopravvenuti giustificati motivi.

Infatti, la sentenza di divorzio, non è definitiva nel senso di avere valenza costante nel tempo almeno per quanto riguarda l’ammontare dell’assegno che deve essere commisurato al reddito di chi lo corrisponde il quale puo’ cambiare.

Io farei ricorso poi, se il giudice dovesse rigettarlo, ricorrerei in appello avverso una sentenza che, nel merito, appare ingiusta.

Faccio però una postilla: se ho capito bene, prima del divorzio corrispondeva per moglie e figlio 1.500.000 delle vecchie lire (ca. 800 euro). Adesso, dopo 8 anni, ne dovrebbe versare 900. Il punto è questo: se le cifre che mi riporta sono esatte, si tratterebbe praticamente (visto il passare del tempo) di versare la stessa cifra, quindi senza alcun effettivo aumento rispetto al decreto di separazIone. Non vorrei che il giudice abbia tenuto conto anche di questo.

Certo che se, invece, ha commesso un errore di calcolo (nel computare il Suo reddito) ci sono gli estremi per impugnare.

Ti è piaciuto il post? Usa qualche secondo per supportare Emanuele Roli su Patreon!
Become a patron at Patreon!

Di Emanuele Roli

Sono nato nel 1975, vivo a Casalecchio di Reno (BO) e collaboro con lo studio Solignani dal 2005

2 risposte su “Modifica dell’assegno di divorzio”

La somma corrisposta all'ex deve senz'altro tenere conto delle condizioni economiche di chi vi è obbligato.
Non è escluso che, nel Suo caso, si tratti di un errore materiale del giudice (intendeva 10, ma ha scritto 100) o di calcolo, la cui correzione puo' essere richiesta.

Riguardo alla postilla: si puo' essere legalmente obbligati dal giudice a corrispondere una somma che non si possiede per "continuita'" con una situazione precedente e non in base alle proprie effettive attuali entrate? Su quale base giuridica il giudice potrebbe avere "tenuto conto anche di questo"?

Tu che cosa ne pensi?

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: