Buona sera, da più di 5 anni sono separata ed ho una bambina di quasi 11 anni a me affidata con la separazione. La bambina ha sempre mantenuto i rapporti con il papà che la porta a scuola ogni giorno e trascorre con lei un fine settimana ogni due dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina e da quest’anno anche 2 pomeriggi alla settimana. Di recente il papà ha iniziato a parlare di divorzio e vuole cambiare le condizioni di affidamento e passare all’affidamento condiviso ed ha proposto che la bambina trascorra una settimana con ciascun genitore (o anche periodi più lunghi). Io non sono d’accordo perché non ritengo opportuno cambiare le condizioni in un momento un po’ critico per la bambina che sta per iniziare a frequentare la scuola medie ed è all’inizio dell’adolescenza. Per questo motivo vorrei capire se posso in qualche maniera oppormi a questa sua richiesta. Premetto che in più di 5 anni, ogni volta mi facesse richiesta di tenere con sè la figlia, il padre ha praticamente sempre ottenuto quello che chiedeva anche senza preavviso. In due soli casi, poiché avevo già preso altri impegni, mi sono opposta dandone anche motivazione pur non essendone tenuta (credo). So che la legge sull’affido dei minori è cambiata dal 2006, ma è considerato positivo per un minore cambiare drasticamente le sue abitudini quotidiane? A differenza di quanto mi dice il mio ex marito non mi oppongo solo per tenerla con me, ma per mantenere l’equilibrio che finora, con grandi sforzi (certamente da parte mia, ma anche da parte del papà) abbiamo cercato di creare per la nostra bambina che viene prima di ogni cosa.
Infine volevo anche fare ancora tre domande per le quali vorrei un chiarimento:
1) quasi due anni fa il mio ex marito ha deciso che non poteva più permettersi di pagare l’assegno da lui proposto in fase di separazione. Dopo numerose liti ed un mio “fai come credi” ha dimezzato l’assegno. Poteva farlo? In caso di divorzio posso pensare di fargli pagare la differenza da quanto scritto in atto di separazione? Non conosco esattamente quale sia il suo stipendio, ma prima della separazione era almeno tre volte il mio.
2) prima che la separazione fosse ufficializzata ed omologata abbiamo acquistato (ed intestato solo a me) l’alloggio dove ora io vivo con mia figlia ed il mio compagno (conviviamo da 3 anni) mentre il mio ex marito è rimasto nella casa matrimoniale che era a lui intestata. Se io ora vendessi il mio appartemento spetta qualcosa a lui?
3) se acquisto una nuova casa con il mio compagno (anche lui separato) senza il divorzio, i due ex coniugi possono avere diritto di eredità sulla nuova casa? Grazie mille per le risposte.
Andiamo con ordine. Se con la separazione la bambina è stata affidata a Lei e la stessa ha ricevuto da questa situazione un equilibrio affettivo e materiale che le ha permesso, nel frattempo, di crescere bene è probabile che questa situazione venga mantenuta in sede di divorzio. Se l’ex compagno vorrà, potrà proporre la richiesta per un affido condiviso nell’interesse della piccola, ma non è detto che la spunti se davvero andrà a proporre un continuo spostamento della bambina da una casa all’altra.
L’affido condiviso è un’importante novità del nostro ordinamento, ma non è obbligatorio e puo’ comunque prevedere la collocazione del minore presso uno dei due genitori.
Le altre tre domande:
1) Non puo’ essere certo Suo marito a decidere di diminuire la somma corrispostaLe a titolo di alimenti o mantenimento. E’ chiaro che se l’obbligato (Suo marito) subisce un ridimensionamento dei redditi percepiti puo’ chiedere al giudice una riduzione delle somme dovute, ma deve aspettare la sua decisione. Nel Suo caso la legge stabilisce che Lei possa pignorare lo stipendio del marito, ad esempio. Nel caso di mancato mantenimento dei figli addirittura entra in gioco ò’art. 570 del codice penale per violazione degli obblighi di assistenza famigliare. In sede civile si puo’ chiedera anche il risarcimento del danno.
2) Se un bene (anche immobile) viene acquistato in costanza di matrimonio (in regime di comunione dei beni), questo appartiene a entrambi i coniugi. se avete contribuito entrambi e Lei si vuole tenere l’appartamento, deve liquidare Suo marito che fino al divorzio è ancora tale.
3) Con la separazione omologata dal giudice vengono meno gli effetti della comunione legale dei beni, di conseguenza il bene acquistato è solo Suo. Tuttavia tenga presente che per l’art. 585 primo comma cod. civ. “Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato”. Vi conviene aspettare il divorzio.
Una risposta su “Alcuni problemi in caso di separazione”
Gentile Signora, come ha detto bene l'avvocato non solo è difficile che si cambino le condizioni ma è davvero poco auspicabile, proprio perché vostra figlia ha raggiunto un buon equilibrio e ha inoltre la possibilità – come è suo diritto ed esigenza – di stare con il padre parecchio tempo. In ogni caso, l'affido condiviso non significa che il tempo dei figli debba essere diviso in due parti uguali in modo da trasformare i bambini in piccoli "commessi viaggiatori" sempre in viaggio tra una casa e l'altra. E' importante che il minore possa fare riferimento ad una abitazione stabile.
Cordiali saluti