Sono sposato da quasi 15 anni con separazione dei beni, regime che abbiamo adottato xkè ognuno di noi aveva delle proprietà e quindi per essere più sicuri. La situazione è questa 8 anni fa ci è capitata l’occasione, su un terreno di proprietà di mia moglie, di poter edificare cosa che abbiamo fatto; abbiamo lavorato insieme per più di 10 anni e tutto quello che guadagnavamo andava a finire su questa casa. Il terreno era a suo nome, lei non aveva ancora intestato nessuna casa, abbiamo deciso di comune accordo che la casa rimanesse intestata a lei. Oggi x vicissitudini varie non andiamo più d’accordo ma rimane il problema di questa casa; non vorrei che il sacrificio di tutti questi anni, andasse perso. Cosa posso fare per avere almeno la metà di questa abitazione fermo restando che l’altra metà + il terreno vada come è giusto a lei. Oppure dato che è tutto intestato a lei io perdo completamente ogni pretesa.
La casa, per legge, risulta intestata alla moglie che, quindi, ai sensi del regime di separazione dei beni, ne è la proprietaria.
E’ chiaro che la realizzazione della casa ha comportato delle spese alle quali avete partecipato entrambi, con acquisti che sono stati effettuati in regime di separazione; per cui l’acquirente ne è il solo proprietario.
Il risultato è un immobile che risulta intestato alla moglie ma che, in realtà è di entrambi. La legge (art. 219 cod. civ.) prevede che ciascun coniuge possa provare la proprietà di un bene nei confronti dell’altro, ma dice anche che se non si riesce a dimostrare la proprietà esclusiva di un bene questo viene considerato di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.
Lei deve dimostrare che la realizzazione della casa è avvenuta congiuntamente con spese anche Sue e chiederne o la divisione, o l’attribuzione a Lei o alla moglie con liquidazione dell’altro/a.
Una risposta su “Casa acquistata in regime di separazione, ma intestata a lei”
La disciplina dell'art. 219 c.c. è inapplicabile alle controversie relative ai beni immobili, come nel caso de quo, in quanto, ormai, pacifica e consolidata giurisprudenza limita e prevede l'applicabilità della disposizione in commento solo relativamente alla prova per le controversie tra coniugi sulla proprietà dei beni mobili. Per cui la soluzione prospettata appare palesemente errata.
Nel caso in commento, trattasi di una interposizione reale che può essere provata solo per atto scritto, non potendosi dare la prova né con testimoni né con giuramento.