Ho presentato assieme alla mia ex compagna con la quale non ero sposato un ricorso per l’affidamento congiunto di nostro figlio. Oggi, riscontro l’inadeguatezza di questo documento (usato fiscalmente dalla mia ex compagna) che non permette a me e a mio figlio di avere il rapporto che meritiamo e che lui stesso (mio figlio..anche se di solo due anni e mezzo) dimostra di ricercare. Non conosco le procedure per poter modificare (ampliare) la durata delle tempistiche prestabilite per il nostro interagire che risulta sempre più necessario. Consigliato dall’avvocato che ha seguito la presentazione del ricorso, abbiamo scelto una formula standard affinchè il ricorso venisse approvato. Ricorso voluto a titolo tutelativo per eventuali “pazzie” di uno dei due genitori è invece usato quotidianamente come strumento di minaccia. Oggi raccolgo segnali preoccupanti da mio figlio.
L’art. 155 ter del codice civile stabilisce che “I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo“.
In questo modo si garantisce a entrambi i genitori di agire, nell’interesse dei propri figli, anche dopo che il giudice abbia fissato importanti condizioni relative all’affidamento dei figli. Infatti puo’ sempre accadere che mutino le situazioni di vita, economiche, logistiche di uno o di entrambi i genitori; di conseguenza un affido condiviso a certe condizioni, ottime in un dato momento, puo’ risultare inefficace se non addirittura pregiudizievole per il bambino, in un secondo momento.
Il procedimento per chiedere le suddette modifiche è regolato dall’art. 710 del codice di procedura civile secondo le forme del procedimento in camera di consiglio.