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il diritto di passaggio quando costruiscono una nuova strada

Sono proprietaria di un fondo su cui viene esercitato diritto di passaggio da due vicini che attualmente non hanno altro sbocco sulla strada provinciale principale. Attualmente sono in corso dei lavori per la costruzione di una nuova strada perpendicolare alla provinciale, che costeggerà parte dei confini del terreno di uno dei vicini e che renderà di fatto inutilizzabile (poichè inglobata) quella che attualmente, insistendo sul mio fondo, lo divide in due parti, non mi permette di riunire la mia proprietà come unica corte della mia abitazione e permette però l’accesso dei vicini alle loro abitazioni. Chiedo a voi: 1) non potendo più usufruire in futuro di tale strada, poichè non avrà più sbocco diretto sulla provinciale, il diritto di passaggio per i decadrà o saremo costretti a cederlo su altra parte della nostra proprietà? 2) poichè il fondo del vicino diventerà direttamente confinante con la nuova strada, non sarebbe logico che il nuovo varco per l’accesso venisse aperto sul suo fondo? 3) in caso affermativo, dovrebbe essere lui, in quanto più vicino alla nuova strada, a fornire il diritto di passaggio al vicino successivo? Devo aggiungere che per raggiungere la mia abitazione, attualmente ho un varco diretto sulla provinciale e non necessito quindi di uno ulteriore sulla strada in costruzione ad essa perpendicolare (Gea, via mail)

Non è facile dare una risposta ad una domanda di questo genere senza avere studiato con precisione lo stato dei luoghi. Mi limito pertanto ad alcune osservazioni di carattere generale, in linea del resto con il carattere editoriale di questo blog, dove non si fanno consulenze, che restano riservate ai contesti e rapporti professionali in senso stretto, ma si riflette, a scopo divulgativo, sugli istituti giuridici collegati ai casi che vengono sottoposti alla nostra redazione.

In primo luogo, bisognerebbe vedere qual’è la fonte della servitù goduta dai due vicini, perchè il discorso può cambiare a seconda che sia una servitù concessa volontariamente, dalla lettrice o dai precedenti proprietari del fondo, oppure una servitù costituita forzosamente per effetto della ricorrenza del presupposto dell’interclusione, che in ipotesi verrebbe meno per effetto della costruzione della nuova strada, ragione per cui si potrebbe chiedere lo spostamento della servitù.

A parte questo, su un piano più generale c’è da dire che con le disposizioni civilistiche tradizionali in materia di servitù di passaggio sono destinate, in un caso come questo dove si tratta di una strada provinciale e quindi di un tronco ad alto traffico, ad incrociarsi ed applicarsi anche quelle urbanistiche in materia di viabilità, ragione per cui, se magari un accesso alla via pubblica da un altro luogo sarebbe in astratto possibile, potrebbe non esserlo urbanisticamente o per un divieto frapposto dal tecnico incaricato di gestire la viabilità nel Comune o nella Provincia di riferimento.

In conclusione, occorre studiare bene la situazione, sia sotto il profilo civilistico, con adeguato approfondimento dello stato dei luoghi, in fatto e in diritto, sia sotto quello urbanistico, andando a parlare con i funzionari degli enti preposti.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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