Ho recentemente concluso un accordo, omologato, che fissa l’importo dell’assegno di mantenimento che devo per il figlio alla mia ex convivente, madre di un bambino di 6 anni (nostro figlio per l’appunto) che vive, da sempre, con lei a Milano. L’accordo stabilisce anche i tempi in cui io ho facoltà di visitare il minore e portarlo con me (che sono il padre e abito da sempre a Firenze). Purtroppo nell’accordo non abbiamo previsto alcun rimborso per le spese di viaggio e alberghiere che incontro quando vado a Milano (la mia ex non è disposta a venire a Firenze per farmi incontrare il bambino). Chiedo se posso pretendere dalla mia ex un rimborso, almeno parziale, di dette spese, posto che l’accordo si limita a prevedere il mio diritto di “portare” con me il figlio in determinati giorni, e di tenerlo in prefissate festività, senza nulla dire sulle spese necessarie per andare a prendere o per andare a trovare il bambino in una città (Milano) diversa dalla mia.
Sarebbe necessario leggere il provvedimento omologato per capire bene cosa esso prevede. Quando si adottano questi tipi di provvedimento lo si fa nell’interesse preminente del bambino minore che ha necessità di frequentare la madre e altresì il padre.
Cio’ significa che entrambi i genitori sono tenuti a contribuire affinchè ciò sia possibile perchè per il bambino vedere il papà è importante e anche la mamma dovrebbe facilitare questa situazione ricordandosi che così facendo non fa un favore all’ex, ma al proprio figlio.
Ecco allora che, se l’accordo non prevede esplicitamente che le spese per i viaggi siano ad esclusivo Suo carico, esso puo’ essere interpretato sicuramente in via equitativa imponendo alla madre di partecipare alle spese o, addirittura di essere lei a portare ogni tanto il bambino in quel di Firenze.
Se non si dovesse giungere ad un accordo in tal senso, sarebbe necessario adire l’autorità giudiziaria per chiarire tale aspetto.
Una risposta su “Spese per andare a trovare il figlio presso la madre”
Propongo la lettura di una interessante sentenza del Tribunale di Tivoli del 30/08/08-08/09/08 n. 1178/08 in merito all'obbligo di mantenimento del figlio nato fuori del matrimonio con condanna al rimborso delle spese affrontate dalla sola madre dal momento della nascita del bimbo.
Avv. Evandro Senatra