Il reddito imponibile cui far riferimento per beneficiare del patrocinio gratuito è quello al netto degli oneri deducibili, cioè la base imponibile IRPEF e non anche il complesso del reddito ricavato dal soggetto nell’anno di riferimento.
Questa è stata infatti la risposta dell’Agenzia al quesito posto da un ufficio dell’Amministrazione finanziaria, chiamato a verificare lo status di “non abbienza”. A fronte della diversa soluzione prospettata dall’ufficio richiedente, che riteneva invece corretto prendere in considerazione il reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, il parere dell’amministrazione centrale fornito con la risoluzione n.15/E del 21 gennaio, si discosta da questa impostazione e opta per un’interpretazione letterale dell’articolo 76 del Dpr n. 115/2002.
L’Agenzia precisa come la norma in esame non tratti di materia fiscale, per cui ritiene necessario ripercorrere la definizione che dà il Tuir di base imponibile ai fini fiscali: “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10“.
Viene finalmente chiarito, o almeno si spera, un punto che era tradizionalmente controverso nella prassi degli ordini territoriali: lo dico per esperienza diretta, alcuni ordini, come quello ad esempio di Bologna, consideravano il reddito lordo, mentre altri, come il mio di Modena, quello netto. Speriamo che questa fondamentale risoluzione chiarisca una volta per tutte la situazione e allinei per sempre le varie prassi.
10 risposte su “l’agenzia entrate chiarisce: ai fini del gratuito patrocinio si considera il solo reddito imponibile”
Egregio avvocato, al fine dell’ammissione al gratuito patrocinio, può essere preso in considerazione il patrimonio mobiliare posseduto? ad esempio, ho venduto la mia prima casa per necessità ed ora mi ritrovo soldi in banca, i quali soldi però servono per comprare subito un’altra casa (più piccola), ebbene, la vendita della prima casa e conseguente introito in denaro, può causare la revoca del gratuito patrocinio da parte del giudice di una causa già avviata e per cui è stato ammesso il gratuito patrocinio, stante che la controparte ha sollevato il dubbio?
Temo di sì.
però la vendita della prima casa non costituisce reddito, vedasi l’Art 67 del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 capo 1 lettera B:
Sono redditi diversi ….. le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu’ di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unita’ immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,
Grazie del tuo contributo!
Chiedo : la pensione AVS-Svizzera PERCEPITA IN ITALIA, è considerata un reddito Irpef oppure nò…?nel sottoporre la richiesta al gratuito patrocinio ,deve essere cumulata all’altra pensione italiana INPS oppure nò..?se così fosse,supererei il limite del reddito,e non mi sembra giusto,visto che la pensione AVS-Svizzera è tassata alla fonte direttamente, così facendo si tasserebbe due volte quel reddito. ROBA DA PAZZI.
grazie 1000
Italo
Mi dispiace, non ne ho idea, ti suggerirei di chiedere all’Ordine dove dovrebbe essere presentata la domanda.
cosa succede se nella domanda di gratuito patrocinio standard nella sezione reddito imponibile ai fini irpef si indica invece il reddito lordo? e anche nella autocerticazione ?e se si alegano tutte le copie delle dichiarzioni dei redditi ? secerio c’è un modo per rimediare e in che tempi?
ho letto che anche se un reddito maggiore o minore diverso da comunque il dirittto al gratuto patrocinio viene comunque revocata l’ammissione al gratuito patrocinio cone le gravi conseguenze penali che ne conseguono
Dipende dalla situazione e soprattutto se civile, penale o amministrativo ma non direi sia un problema basta attivarsi nei modi giusto per fare la correzione.
Egr. Collega,
potresti spiegarmi l'iter che l'Agenzia delle Entate segue per accertare le condizioni di coloro che sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato in cause civili e penali?
Quale è l'ufficio competente ad assumere l'iniziativa?
L'avvio del procedimento richiede la necessaria partecipazione della parte interessata, ossia della parte patrocinata? Quali sono le conseguenze se alla parte patrocinata non viene comunicato l'avvio del procedimento?
Pero in una Tua risposta
Cari saluti
Avv. Angela Natale
Ciao Angela, non ho capito bene che cosa ti serve sapere (nel senso che a me risulta che le cose vadano in modo diverso). Ad ogni modo, il blog non è per l'uso degli avvocati, ma degli utenti finali, dei profani del diritto. Per gli avvocati esiste legalit, alla quale ti lascio un invito http://a.solignani.it/invito-legalit, una volta entrata potrai riproporre il tuo quesito ad una platea di colleghi, tra i quali ci sarà sicuramente chi sarà in grado di illuminarti. Grazie comunque per aver scritto nel blog, buona giornata.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac http://ts.solignani.it (splash) http://goo.gl/p6Sb0 (libri)