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la trascrizione del provvedimento di nullità di vendita immobiliare emesso dal ministero per i beni culturali

Anni fa ho venduto un bene, che solo in seguito ho scoperto avere rilievo culturale dal momento che al tempo della vendita non c’era nessun vincolo, ad un’altra persona. Oggi, dopo tanti anni, il Ministrero per i beni e le attività culturali ha fatto un provvedimento in cui pronuncia la nullità di questa vendita per mancanza di autorizzazione da parte del Ministero stesso al momento in cui la vendita è stata fatta, il tutto citando il decreto legislativo 42/2004. A questo punto sono tornato proprietario io del bene, che attualmente è ancora posseduto da quello a cui l’avevo venduto? Come devo tutelarmi? Se succede qualcosa dentro a quell’immobile, chi ne risponde?

Ci sono tanti profili da vedere, ma direi che la prima cosa da fare, se ci tieni a recuperare questo bene per poi gestirlo in conformità alla legislazione sui beni culturali, sia dar luogo alla trascrizione del provvedimento della Sovrintendenza con il quale è stata pronunciata la nullità della compravendita originaria, in modo da impedire che colui che ne figura attualmente proprietario nei registri immobiliari possa ulteriormente venderlo a terzi, con la necessità, poi, di nuovi provvedimenti da parte del Ministero e possibili strascichi legali sempre più complicati.

I provvedimenti di questo genere dovrebbero essere trascribili ai sensi dell’art. 2645 cod. civ., secondo cui deve essere trascritto “ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’articolo 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi”. Nell’articolo 2643, al punto n. 1), si prevedono i “contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, ragione per cui un provvedimento amministrativo che pronuncia la nullità di una compravendita deve essere agli stessi assimilato, producendo sempre il trasferimento, nella sottospecie del ri-trasferimento all’originario titolare, del diritto di proprietà.

Per questi motivi, per prima cosa consiglierei di procedere alla trascrizione, dopodichè si possono vedere gli altri profili relativi all’effettiva detenzione del bene e alle responsabilità che ne sono connesse.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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