Il 22/10/2008 ho ottenuto la sentenza a me favorevole per essere stata vittima dello spoglio della servitù di passaggio che mi permette di entrare in casa visto che abito in un fondo intercluso. Il giudice ha scritto che la controparte avrebbe dovuto urgentemente ripristinare lo stato dei luoghi ossia ricollegare il mio citofono col cancello ecc.. Vorrei sapere come mai a tuttoggi 29/10/2008 il resistente non ha fatto nulla? Quali sono i tempi affinche la sentenza possa divenire esecutiva? La sententenza è stata emesa a seguito di una procedura di urgenza.
Il provvedimento che hai ottenuto tu, che non è una sentenza ma una ordinanza, è stato emesso al termine di un procedimento possessorio in cui, sulla scorta dell’accertamento della violazione del tuo potere di fatto corrispondente all’esercizio di un diritto di servitù di passaggio, il giudice ha condannato l’autore dello spoglio, la tua controparte, a ripristinare lo stato dei luoghi.
Si tratta, in sostanza, dell’applicazione, per il momento e a prescindere dal merito, del principio generale che vieta a tutti di farsi giustizia da soli, che secondo la maggio parte degli studiosi è appunto il fondamento della tutela, che è molto tradizionale, risalendo addirittura al diritto romano, del possesso.
Ad ogni modo, quello che interessa a te ora sono le modalità e i tempi dell’esecuzione del provvedimento che hai ottenuto. Se controparte, infatti, non adempie spontaneamente al provvedimento del Tribunale, devi vedere quali sono le strade percorribili.
Sotto questo profilo, una prima iniziativa può essere quella della denuncia, in sede penale, per violazione dell’art. 388 cod. pen., che appunto punisce tutti coloro che non ottemperano ad un provvedimento del Magistrato. Il tuo provvedimento, peraltro, pur essendo stato emesso “in primo grado” sarà esecutivo, anche se controparte presenterà reclamo, salvo che il collegio non decida di sospendere l’esecuzione.
Restando nell’ambito civile, invece, quella che puoi fare è dare inizio all’esecuzione forzata, che è un’esecuzione di obblighi di fare infungibili e quindi presenta forme e modalità un po’ particolari.
Innanzitutto, devi notificare un atto di precetto, un atto in cui intimi a controparte di eseguire il provvedimento entro10 giorni, sotto pena, in difetto di esecuzione forzata. E fin qui nulla di particolare.
Se però controparte non fa quello che deve fare, è necessario, in base all’art. 612 del codice di procedura civile, che puoi leggere come al solito facilmente con una ricerca su internet, fare un nuovo ricorso al giudice, chiedendo che determini, sostanzialmente, le modalità di esecuzione, dopo aver sentito la tua controparte. Il giudice, in sostanza, ordina all’ufficiale giudiziario di eseguire le opere e i lavori necessari per dare attuazione al provvedimento, consentendogli, a seconda di quanto necessario fare, di chiamare un fabbro, un elettricista, un muratore o qualsiasi altro artigiano sia necessario per dare attuazione al provvedimento.
Attenzione ad un aspetto: le spese necessarie (quindi il conto del fabbro e così via) le devi anticipare tu. Poi, al termine dell’esecuzione, o anche prima se possibile, potrai presentare un elenco di tutte le spese sostenute e il giudice ingiungerà a controparte di rimborsartele.
3 risposte su “l’esecuzione del provvedimento di reintegra nel possesso”
Mi sembra che vi siano opinioni divergenti. Un amico legale mi parla (mi pare in linea con l’Avv. Solignani) di necessità di precetto, mentre su un sito autorevole tale procedura viene definita non necessaria, “bastando, nei confronti dell’intimato, che il provvedimento sia notificato in forma esecutiva, con la conseguenza che le spese del precetto, ove intimato, non sono ripetibili”
Siccome la procedura non dovrebbe conoscere simili divergenze interpretative, posso gentilmente chiedere una disambiguazione?
Grazie
Il mondo del diritto è stracolmo di divergenze interpretative, è proprio fatto così per sua natura.
La procedura esecutiva non mi pare corretta. L'esecuzione dell'ordinaza di reintegra pur avendo ad oggetto un fare non va eseguita notificando il precetto (le cui spese, peraltro, non sono ripetibili) ma va adito nuovamente il Giudice che ha concesso il provvedimento così come disposto dall'art. 669-duodeciese