Nel 2006 stipulo un contratto di locazione uso abitativo con una società per la quale pende una procedura esecutiva in quanto non ha pagato dei debiti derivanti dalla concessione di mutuo fondiario nel contratto viene messa la clausola di scioglimento in caso di alienazione per la quale entro i successivi 60 giorni alla vendita devo rilasciare l’immobile. Successivamente a causa delle infiltrazioni di acqua dal tetto sovrastante chiedo gli interventi che puntualmente non vengono fatti per cui vi provvedo ottenendo dal locatore innanzi tutto la novazione del contratto da 1+1 a 4+4 e in piu il canone ridotto in virtu degli interventi straordinari fatti a mie spese da 300 passo a 200 euro da scomputare fino al 2011.Tutto sembrerebbe andare per il meglio il contratto nuovo viene registrato a luglio 2007 senonchè a seguito della proposta di vendita pochi giorni fa scopro tramite una visura catastale che l’immobile risulta sottoposto a pignoramento dal 19/04/2000 quindi le vorrei chiedere se la novazione in quanto non opponibile poiche avvenuta successivamente al pignoramento faccia scatutrre ugualmente i suoi effetti nel senso devo continuare a pagare il canone di locazione ?le vorrei chiedere inoltre se la omessa dichiarazione del locatore del pignoramento presupponga il dolo e se si posso richiedere il risarcimento del danno e in seguito l’insinuazione a passivo nella nota procedura per riscattare l’immobile sottoposto a pignoramento concordando con gli altri creditori l’accollo del debito residuo corrispondente all’unità immobiliare?
Lei ha concluso un contratto di locazione con una società che a quel tempo era già sottoposta a esecuzione; era già fallita. Ciò significa che ha stipulato un contratto successivamente all’inizio della procedura esecutiva, di conseguenza non puo’ essere ammesso al passivo come creditore.
Occorre poi aggiungere che il fallito non puo’ esercitare atti di amministrazione del patrimonio sottoposto ad esecuzione e gestito dal curatore fallimentare. Questo significa che il dolo si è senz’altro verificato, non solo nel tacerLe la situazione debitoria, ma già nello stipulare il contratto di locazione.
Si potrebbe configurare quindi il reato di truffa. Diversa sarebbe stata la situazione se Lei avesse stipulato il contratto con la società prima del fallimento. In quel caso il curatore sarebbe subentrato alla società nella veste di locatore e avrebbe riscosso da Lei i canoni.