Ho acquistato in un piccolo negozietto una bambola Begoths, di cui faccio collezione e che fatico molto a trovare in giro. Passando davanti alla vetrina di questo negozio riconosco con la coda dell’occhio la scatola di una di queste bambole, così mi fiondo dentro e la compro senza pensare, nonostante avessi notato a malincuore che la scatola era un po’ rovinata: 25 euro, prezzo abbastanza normale per l’articolo. Poi me ne vado e dopo un po’, osservandola sempre senza aprirla, mi accorgo che la scatola è un leggermente sporca da dentro, che la bambola è lievemente impolverata e che manca la ”carta” di riconoscimento della bambola di solito sempre presente nelle confezioni di queste bambole. La scatola è chiusa con lo scotch abbastanza ”alla buona” rispetto al solito (faccio sempre molta fatica per aprirle). Inoltre la scatola è rovinata nel punto in cui c’è scritto il nome della bambola su una specie di nastro adesivo, proprio come se questo fosse stato raschiato via con le forbici perchè probabilmente non era nemmeno la sua scatola e ovviamente non sarebbe dovuto comparire su questa il nome di una bambola diversa da quella nella confezione. Morale: la bambola è SICURAMENTE stata usata, ma non c’era nessun cartello che lo dichiarasse, il negoziante all’atto della vendita non me l’ha detto e non è un negozio di articoli usati (si presume). Ho lo scontrino e la scatola è ancora chiusa e come me l’hanno venduta.Ora vi domando, PER LEGGE, e lo sottolineo, avrei il diritto di protestare, farmi rimborsare o qualcosa del genere?
Da ciò che riferisci, il bene oggetto della compravendita manca della “carta di riconoscimento” (che ritieni essere solitamete presente in tal prodotto ), è in uno stato di deterioramento tale da fartelo apparire come usato, ed in oltre è diverso da quello indicato nella confezione. Se così fosse, avresti tutte le ragioni per farti sentire. Infatti, fra le obbligazioni principali del venditore, il legislatore indica quella di garantire il compratore dai vizi della cosa venduta (art. 1476 c.c., n.3). Il comma I dell’art. 1490 c.c. precisa che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata, o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. Le garanzie in materia di vizi e mancanza di qualità promesse si applicano a tutti i tipi di acquisti, dentro o fuori dai negozi e quindi anche al tuo acquisto.
Per i vizi o la mancanza di qualità, fai una ricerca nel blog, ci sono numerosi articoli in materia, comunque la procedura è la solita: raccomandata di denuncia e richiesta di sostituzione o restituzione del corrispettivo entro un certo termine. Tuttavia, per importi di tale entità, sarebbe preferibile accordarsi con il rivenditore per una soluzione ragionevole, ovvero per la sostituzione del bene con un altro prodotto, o per la restituzione dello stesso in cambio di un rimborso.