Tempo fa ho scritto un atto di citazione per la tutela di una persona in materia di colonie feline, che penso possa essere utile a molti animalisti che si occupano di materie simili. Per queste ragioni, lo pubblico di seguito, opportunamente anonimizzato, in modo che chiunque possa prendervi spunto.
Naturalmente, se qualcuno vuole qualche chiarimento, può lasciare un commento.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI …omississ…
ATTO DI CITAZIONE
V. S. , residente in omississ, alla via …omississ…, avente C.F. …omississ…, elettivamente domiciliata in Vignola, alla via Caselline n. 330 c/o Millenium 4, presso lo studio e la persona dell’Avv. Tiziano Solignani che la rappresenta e difende nel presente procedimento in virtù di procura unita in calce all’originale del presente atto
PREMESSO
(1) Che l’attrice V. S. è proprietaria esclusiva di un fondo rustico, con annesso corpo di fabbrica ad uso abitazione, sito in …omississ, alla via …omississ… , nella zona conosciuta come …omississ…, caratterizzata dall’essere formata da terreni fertili alluvionali, collocati lungo la sponda sinistra del fiume…omississ… e intensamente adibiti a colture di alberi da frutto, per lo più cerasicole.
(2) Che l’area in esame è meglio rappresentata nella fotografia satellitare dimessa agli atti …omississ…, dove sono graficamente contrassegnati i fondi …omississ, la via …omississ…, il fiume omississ e il vicino tratto della ferrovia …omississ…, con relativo ponte sul fiume.
(3) Che, presso le consistenze immobiliari dell’attrice S., è stanziata da oltre dieci anni una colonia felina, che vi ha dunque eletto il proprio habitat ai sensi delle leggi vigenti, che subito in appresso si richiamano sommariamente.
(4) Che, infatti, la definizione di colonia felina è fornita dalla legge quadro statale 14 agosto 1991, n. 281, come quella di gruppo di gatti che vivono “in libertà” (art. 2, commi 7 ss., l. cit.) e che sono, per motivi di interesse pubblico, oggetto di particolare tutela da parte della legge stessa.
(5) Che la legge quadro 281 del 1991 è stata attuata, nella nostra regione Emilia Romagna, con la legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, la quale, all’art. 29, comma 1°, prevede che “i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.”
(6) Che la stessa disposizione in esame fornisce anche la definizione di habitat della colonia, prevedendo che “s’intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini”.
(7) Che lo stesso art. 29, comma 6°, l. cit. prevede ulteriormente che “le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. I comuni devono prioritariamente favorire e tutelare le colonie feline”, sancendo dunque molto chiaramente il favore legislativo per la collocazione dei gatti nelle colonie sparse sul territorio piuttosto che nelle strutture di ricovero (cosiddetti “gattili”), sia per ragioni di tutela dell’animale stesso ma anche per esigenze di economicità di gestione degli enti e di preferenza per la collaborazione pubblico – privato.
(8) Che lo stesso servizio SALUTER della regione Emilia – Romagna in una propria scheda informativa richiama la definizione di colonia felina, ricordando che le colonie “sono protette dalla legge regionale 27/2000 anche perchè possono essere una fonte di equilibrio per l’habitat
circostante rispetto all’invasione di altri animali meno graditi, come i ratti” …omississ….
(9) Che, inoltre, l’art. 1, comma 1°, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevede che “la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”.
(10) Che, dunque, lo status giuridico dei felini che vivono in stato di libertà, all’interno di colonie o anche all’esterno, è esattamente quello di beni del patrimonio indisponibile dello Stato, con la particolarità delle disposizioni appositamente dettate per la loro tutela.
(11) Che tali felini, dunque, sono stanziati con riferimento al fondo di proprietà dell’attrice per mera tolleranza della stessa, nell’ambito di quella collaborazione pubblico – privato ricercata e favorita dalla legislazione già richiamata al fine di tutelare sia gli animali stessi, sia l’interesse generale alla gestione delle popolazioni feline e alla salubrità dell’ambiente.
(12) Che, più in particolare, la colonia stanziata sulle consistenze immobiliari dell’attrice è composta attualmente da soli 11 (undici) esemplari …omississ…, di sesso diverso, tutti regolarmente castrati o sterilizzati …omississ… e periodicamente seguiti da diversi medici veterinari professionisti privati che ne hanno certificato la immunizzazione contro le principali malattie infettive e hanno riscontrato che non sono portatori di malattie trasmissibili all’uomo …omississ….
(13) Che anche operatori delle Autorità sanitarie pubbliche, dell’AUSL di …omississ…, hanno effettuato un sopralluogo ed un accertamento presso la colonia felina in oggetto concludendone per l’assenza di “elementi per adire a provvedimenti di natura igienico sanitaria” …omississ….
(14) Che, nella relazione redatta dall’AUSL di …omississ…, si riporta che i gatti della colonia sono una “decina”, ricoverati in stanze in buone condizioni e munite dei necessari accessori per la pulizia, che tutti i maschi sono castrati e le femmine sterilizzate, senza parassiti intestinali …omississ….
(15) Che, in particolare, per il fatto di essere sessualmente inattivi, i gatti della colonia non sono in grado di emettere odori sgradevoli o persistenti con l’urina ….omississ….
(16) Che tuttavia, nel mese di febbraio …omississ…, perveniva all’attrice S. una richiesta, formulata a mo’ di petizione, da parte di tutti i convenuti, qualificatisi elitticamente come “il vicinato”, diretta a far sì che i felini della colonia in questione venissero, senza che ne venisse specificato il modo, “contenuti” all’interno della proprietà dell’attrice stessa, a causa di non meglio precisati “gravi disagi” che gli stessi cagionerebbero ….omississ….
(17) Che la lettera di cui al capo precedente era stata preceduta o comunque accompagnata da esposti e denunzie inoltrati, a totale insaputa dell’attrice, presso il Comune di ….omississ… e presso le Autorità sanitarie ….omississ… che conducevano all’apertura del relativo procedimento …omississ… e che si concludeva, come già cennato, senza che venisse rilevato alcun presupposto per l’adozione di provvedimenti ….omississ….
(18) Che la “petizione” del vicinato veniva regolarmente riscontrata dall’attrice S., tramite il suo procuratore, ribadendosi la legittimità della presenza della colonia in loco e la impossibilità che dalla stessa potessero derivare immissioni dannose, o altri danni, per i fondi vicini ….omississ….
(19) Che tale comunicazione veniva ulteriormente riscontrata dal procuratore dei convenuti ….omississ… alla quale replicava da ultimo l’attrice, sempre per il tramite del suo procuratore ….omississ… senza che si giungesse ad un accordo.
(20) Che le richieste del vicinato, oltre che del tutto generiche se non addirittura fumose, appaiono ancora più infondate e curiose, sol che si consideri che tutti gli abitanti della zona posseggono uno o più animali, spesso nemmeno sterilizzati o castrati, e precisamente, procedendo per famiglie:
– famiglia …omississ…, composta da ….omississ…: 2
gatte, di cui una non sterilizzata, i cui parti non si sa bene come vengano gestiti;
– famiglia ….omississ…, composta da….omississs…: due gatte non sterilizzate, i
cui parti non si sa bene come vengano gestiti;
– …omississ…: un cane di piccola taglia, peraltro molto rumoroso, più un gatto;
– famiglia …omississ…, composta da …omississ…: hanno un gatto maschio,
non castrato, e un cane di piccola taglia, di colore bianco;
– famiglia ….omississ…: quattro cani;
– famiglia …omississ…, composta da …omississ…: una gatta sterilizzata, un cane di piccola taglia;
– famiglia …omississ…, composta da ….omississ…: un
cane tipo “lupo”, molte volte libero e sempre regolarmente senza museruola e guinzaglio, un altro
cane di piccola taglia;
(21) Che gli animali di proprietà dei convenuti spesso non sono sterilizzati, non vengono quasi mai contenuti nei fondi di rispettiva proprietà ma invadono costantemente e sistematicamente i fondi altrui e sono di conseguenza responsabili della totalità delle immissioni di escrementi, urina, rumori sui fondi dei vicini, oltre che, per quanto riguarda quantomeno i cani, possibili portatori di malattie pericolose per l’uomo, non essendo soggetti ai frequenti controlli cui sono invece soggetti i gatti della colonia, di proprietà pubblica, stanziata sul territorio dell’attrice.
(22) Che la richiesta di “contenimento” avanzata dai convenuti è assolutamente inaccoglibile, impraticabile e, soprattutto, priva, per i motivi già esposti e che saranno esposti in seguito, di
qualsiasi ragione giustificatrice.
(23) Che, dunque, appare assurdo e privo di qualsiasi giustificazione che le attenzioni del “vicinato” siano dirette agli unici animali del circondario che sono periodicamente controllati da veterinari professionisti, sterilizzati e castrati, quando invece con certezza le immissioni, di qualsiasi genere, sono cagionate dagli altri animali di cui, come si è visto, è pieno il circondario che, del resto, è una zona di piena campagna, dove gli usi di coltivazione, concimazione, custodia e allevamento di animali sono sicuramente prioritari rispetto a tutti gli altri, anche ai sensi dell’art. 844, comma 2°, cod. civ..
(24) Che, tra l’altro, i felini componenti la colonia in questione non sono, come si è visto, nemmeno di proprietà dell’attrice, trattandosi di colonia felina stanziata sul territorio, tutelata dalla legge nazionale e regionale, al cui mantenimento e benessere l’attrice collabora sia fattivamente sia lasciando occupare alla stessa parte del suo fondo, senza tuttavia mutare il fatto che si tratta di animali facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato che non possono, pertanto, nemmeno volendo essere rinchiusi in gabbia.
(25) Che, ad ogni modo, per chi assolutamente non intende acconsentire al passaggio di felini sul proprio territorio esistono in commercio, a prezzi assolutamente contenuti, diverse soluzioni “scacciagatti”, sia tramite gas repellenti sia tramite ultrasuoni ….omississ… che possono essere installate senza che vi sia pericolo o fastidio né per i proprietari del fondo né per i vicini.
(26) Che, inoltre ed in ogni caso, i proprietari di fondi coltivati (o anche semplicemente adibiti ad uso di civile abitazione) ed eventualmente – ma effettivamente – danneggiati dai gatti della colonia felina, trattandosi di animali ricompresi nel novero della fauna selvatica oggetto di proprietà statale ma soggetta al controllo regionale, possono richiedere all’ente regionale, per costante giurisprudenza (…omississ…), il risarcimento integrale dei danni subiti.
(27) Che, comunque, anche al di là delle disposizioni di diritto amministrativo nazionali e regionali i gatti della colonia felina non potrebbero essere rinchiusi all’interno di gabbie, quand’anche, per assurdo, fossero di proprietà privata, come si è visto non essere, dal momento che, considerate le caratteristiche etologiche del felino, che è un animale celebre e conosciuto per il suo spirito libero e la repulsione della cattività, ciò integrerebbe con ogni probabilità il reato di maltrattamento di animali (…omississ…).
(28) Che, all’interno del vicinato, si è resa particolarmente attiva la convenuta …omississ… la quale, nel suo costante, sistematico e continuo reiterare le richieste, come si è visto nemmeno
fattualmente praticabili, di generico “contenimento” dei felini nei confronti dell’attrice e dei membri della sua famiglia, si è resa addirittura responsabile del reato di molestie, previsto dall’art. 660 cod. pen. che incrimina la condotta di chi “in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”.
(29) Che, in effetti, tutte le volte che l’attrice e/o membri della sua famiglia si recavano presso il proprio fondo per provvedere alla pulizia e ad accudire lo stesso, nonché la colonia, da sola o in compagnia dei propri famigliari, venivano interpellati, a voce alta, dalla …omississ… la quale, dal proprio fondo, li chiamava per esporle con petulanza ogni volta le stesse lagnanze e le stesse richieste, anche dopo aver ricevuto dal Comune e dall’ASL locale la comunicazione per cui nell’area in questione non vi era luogo all’adozione di alcun provvedimento.
(30) Che la stessa ….omississ… ha spesse volte fermato alcune persone che, per mero spirito di
volontariato e collaborazione, collaborano con l’attrice S. al mantenimento della colonia per dire loro che riferissero alla stessa S. che i gatti avrebbero dovuto essere “contenuti” o “mandati via”, con la conseguenza che ogni volta che questi messaggi venivano, poi, puntualmente recapitati il reato veniva nuovamente reiterato e/o integrato.
(31) Che è divenuto eccessivamente gravoso per l’attrice S. e per i membri della sua famiglia recarsi presso il proprio fondo a causa della presenza della….omississ… che ogni volta la molesta con la stessa petulante, del tutto generica e sostanzialmente non soddisfacibile lagnanza, anche dopo che sia il Comune di …omississ… sia l’Autorità sanitaria locale hanno determinato che la colonia è assolutamente regolare e non vi sono assolutamente provvedimenti da prendere, ragione per cui la stessa S. si è determinata al presente giudizio anche al fine che tali condotte di disturbo cessino una volta per tutte.
(32) Che la convenuta …omississ…, tra le altre cose, non risiede nemmeno in zona …omississ….
(33) Che, in aggiunta a tutti i motivi già indicati, il fondo, di proprietà dell’attrice S., è stato munito da alcuni anni di una nuova recinzione sul fronte strada, della massima altezza consentita dagli strumenti urbanistici in vigore, mentre il fondo della convenuta ….omississ…, per converso, continua ad essere sfornito di qualsiasi recinzione, che, invece, se la …omississ… non volesse l’invasione di altri animali – che peraltro, si ripete, non sono certamente solo quelli della colonia felina ma tutti quelli del circondario – dovrebbe essere eretta quale primo, fattivo, rimedio o comunque prima di andare a recare molestia a terzi incolpevoli.
(34) Che, a tutt’oggi, considerato anche che l’attrice, nonostante la colonia felina sia in piena regola sia sotto il profilo civilistico che urbanistico e sanitario, riceve periodicamente richieste varie da parte del vicinato, ella stessa ha interesse a far accertare, con efficacia di giudicato, che la presenza della colonia in loco è legittima e non da luogo ad immissioni dannose o illecite nei confronti dei fondi vicini, oltre che far cessare le molestie di cui è stata resa vittima da parte della …omississ…, con la conseguenza che si rende ora necessario agire in giudizio. Tutto ciò premesso
CITA
…omississ… residente in via …omississ…;
…omississ… residente in via …omississ…;
…omississ… residente in via …omississ…;
…omississ… residente in via …omississ…;
…omississ… residente in via …omississ…;
…omississ…residente in via …omississ…;
…omississ.. residente in via …omississ..;
…omississ… residente in via …omississ..;
…omississ… residente…in via …omississ;
…omississ…residente in via …omississ…;
…omississ… residente in via …omississ…;
…omississ…residente in via …omississ…;
…omississ… residente in via ….omississ…;
…omississ… residente in via ….omississ…;
…omississ residente in via …omississ…;
…omississ… resiedente in via…omississ…;
…omississ… residente in via …omississ…
– a comparire avanti questo Ecc.mo Sig. Giudice di Pace, all’udienza del giorno ….omississ…, ore di rito col seguito, invitandoli a costituirsi nel termine e nelle forme stabilite dall’art. 319 cod. proc. Civ. con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 167 cod. proc. civ. e con l’avvertimento che, in mancanza si procederà in loro accertata contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
contrariis reiectis¸ voglia l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito:
– a) previo accertamento che la colonia felina stanziata sul fondo di proprietà dell’attrice sito in …omississ…, formata attualmente da n. 11 esemplari, facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi delle leggi vigenti, non dà luogo ad immissioni, di qualsiasi genere, superanti la normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844 cod. civ., dichiarare ed ulteriormente statuire che la presenza di tale colonia in loco è del tutto legittima e conforme a diritto e che comunque l’attrice S. non ha titolo per intervenire sui felini in questione, non essendone proprietaria, ordinando ai convenuti di voler cessare con le richieste di “contenimento” o di adozione di altre misure di costrizione nei confronti dei felini della colonia;
– b) previo accertamento del possesso di animali domestici da parte dei convenuti non sterilizzati né castrati, e dell’avvenuto danneggiamento del fondo di proprietà dell’attrice con escrementi, immissioni rumorose e simili, condannare i convenuti al mantenimento dei loro animali da compagnia all’interno del proprio fondo, a munire i cani di regolare museruola quando vengono portati o lasciati andare per gli altri fondi, accertando e statuendo che le immissioni rumorose prodotte dai cani superano la normale tollerabilità e condannare gli stessi, agli effetti, in solido tra loro, al risarcimeno del danno a favore dell’attrice in misura da meglio quantificarsi in corso di causa;
– c) previo accertamento dell’avvenuta commissione, in più occasioni, reiteratamente e sistematicamente, del reato di molestie di cui all’art. 660 cod. pen. da parte della convenuta …omississ… ed in danno di S. V., condannare, in via aquiliana, la ridetta convenuta ….omississ… al risarcimento del danno materiale e morale cagionato con le sue condotte all’attrice S., in misura da meglio quantificarsi in corso di causa.
Con dichiarazione di continenza di tutte le domande nei limiti di competenza del Giudice adito.
Dichiarazione di valore. Ai fini dell’applicazione del Contributo Unificato per le spese degli atti
giudiziari, si dichiara espressamente che il valore della presente causa è indeterminabile e, pertanto, il CU è dovuto in misura di 170€.
Con vittoria di spese, competenze, onorari, oneri e accessori come per legge.
Richieste istruttorie. Si chiede ammettersi prova per testi sui capitoli di cui alle premesse, cui è da intendersi anteposta l’espressione “Vero che”, e si indicano a testimoni: 1) S. S., residente …omississ…; 2) A.M. F., residente in …omississ…; 3) R. R., residente in …omississ…; 4) M. R. M., residente in …omississ…; sui medesimi capitoli, si chiede disporsi prova per interpello formale dei convenuti. Si chiede che il Giudice si riservi all’esito delle prove orali di disporre CTU tecnica volta a ricostruire lo stato dei luoghi interessati dai fatti di causa. Si chiede che il Magistrato, se lo ritiene utile ai fini della decisione, dia corso al sopralluogo presso i fondi interessati.
Produzioni: …omississ….
2 risposte su “esempio di citazione in materia di colonie feline”
Mi piacerebbe sapere com’è andata a finire.
Grazie
Non è ancora uscita la sentenza … Quando esce ne parlerò nel blog.