La cooperativa a cui sono iscritto da un anno, che ha peraltro una reputazione, mi ha richiesto di versare una caparra (per l’acquisto del terreno) pari circa ad un terzo del previsto valore dell’appartamento. A fronte di questo esborso non ho diritto a ricevere alcun documento che attesti l’avvenuto acquisto (compromesso) a nome della coop ne tanto meno la coop si è mossa per sottoscrivere una fideiussione (come mi sembra di aver capito è prevista da normativa). Mi confermate che comunque la fideiussione ha copertura solo da quando si firma il verbale di assegnazione e non copre le caparre in precedenza versate??? E poi, in caso in cui i lavori non partano mai, il presidente fugga in Brasile con i soldi ed altre situazioni al di fuori del fallimento mi confermate che la fideiussione non garantisce in alcun modo i sold i che ho versato???? il presidente della cooperativa mi ha inoltre informato (il tutto avviene verbalmente senza alcuna comunicazione postale) che sono un dei pochi soci che non ha versato l’ acconto e che se non provvedo è sua intenzione escludermi dalla cooperativa. Ho avuto modo di contattare un altro socio e mi ha serenamente confessato di aver versato quanto richiesto sulla fiducia senza alcun documento se non la contabile del bonifico. E’ doveroso segnalare che questa cooperativa ha già ultimato altre unità immobiliari nl comprensorio comunale. Cosa ne pensate??
La prudenza in questi casi è d’obbligo e quindi fai bene a cercare di adottare tutte le misure possibili per cautelarti. Bisognerebbe vedere cosa prevede il vostro contratto di cooperativa, purtroppo senza la documentazione davanti è difficile risponderti. Comunque in generale le nuove disposizioni prevedono l`obbligo da parte del costruttore di rilasciare una fideiussione pari all’importo degli anticipi e delle caparre versate a favore di chi acquista un’abitazione. In particolare, con la L 210/2004 e successivi interventi legislativi, il costruttore ha l’obbligo di consegnare all’acquirente, prima della stipula, una fideiussione rilasciata da banca, assicurazione, o altro istituto autorizzato a garanzia della restituzione, nel caso in cui si verifichi una situazione di crisi, delle somme riscosse, degli eventuali corrispettivi ricevuti oltre che degli interessi maturati e delle spese. In oltre il D.L. 122/2005, in seguito, oltre a confermare suddette garanzie prevede anche un fondo di solidarietà a favore degli acquirenti che abbiano subito una perdita a seguito dell’assoggettamento del costruttore a procedure di crisi.
In ogni caso ti consiglio di intrattenere tutti i rapporti e le comunicazioni con i rappresentanti della citata cooperativa per iscritto, in modo da poterti tutelare al meglio.
2 risposte su “obblighi del costruttore nella cooperativa edilizia”
in questo caso, rispetto alle costruzioni in cooperativa, quel documento dove sono stabiliti i rapporti tra te e la cooperativa in questione.
cosa si intende per contratto di cooperativa ???