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la successione nel contratto nell’edilizia residenziale pubblica

Sono inquilina ATER, ho 78 anni, abito a Roma. Ho fatto richiesta di Voltura all’ATER essendo mio marito deceduto nel 2005. Mio marito era titolare del contratto dal 1956. Dal 1996 al 2003 ho dovuto cambiare residenza per motivi ficali legati all’attività di mio marito, ma non ho cambiato domicilio, abitando sempre nell’alloggio ATER con mio marito. Terrei a precisare che nel periodo citato non è cambiato lo stato civile (coniugati). Nel 2003 mio marito si è ritirato in pensione e quindi sono tornata ad avere la residenza nel domicilio. Nel 2005 mio marito è morto. Ho presentato la domanda secondo norma nel 2008, Possiedo i requisiti per la voltura non avendo altri redditi se non la pensione sociale. Non sono morosa e non ho altro tipo di pendenze. ATER non ha risposto alla domanda di voltura (aprile 2008) ma mi ha diffidato con l’atto che ho allegato (novembre 2008).Mi pongo tante domande ma forse le tre principali sono: 1) E’ leggitima la diffida ATER ? Qual’è la norma che stanno applicando? 2) Posso fare ricorso? Se si a chi? 3) Cosa devo aspettarmi ora che sono diffidata?

Le norme che stanno applicando sono quelle citate, nella diffida da te allegata e si riferiscono all’occupazione dell’alloggio senza titolo, diffidandoti a rilasciarlo.  Bisognerebbe vedere cosa c’è scritto nel contratto sottoscritto da tuo marito. Comunque è inverosimile la situazione da loro auspicata in quanto tu sei avente causa di tuo marito e quindi a rigor di logica e di legge dovresti subentrare nel suo contratto.  Infatti l’articolo 6 della legge n. 392/1978  prevede che nel contratto di locazione a uso di abitazione in caso di morte del conduttore succedono nel contratto il coniuge, gli eredi e i parenti e affini con lui abitualmente conviventi. In ogni caso ti consiglio di rivolgerti ai servizi sociali, facendo presente la tua situazione, ovvero, quella di una donna di 78 anni, con pensione sociale, vittima del tentativo di esser messa fuori dalla proprio alloggio popolare, per di più escludendoti dalla possibilità di averne un altro. Chi più di te avrebbe la necessità di quell’alloggio?

Posto ciò ti consiglio di seguire la faccenda da sola, ma anche con l’aiuto di un avvocato abilitato al gratuito patrocinio di cui tu dovresti aver diritto. Ovvero un legale che non viene pagato da te ma dallo Stato. La soglia di reddito per rientrarvi è di euro 9.723,84 annui.

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2 risposte su “la successione nel contratto nell’edilizia residenziale pubblica”

Non conosco il testo della diffida. Tuttavia, la fattispecie non è disciplinata dalla legge 392/1978, bensì dalla legge Regione Lazio 12/1999, la quale, all'art. 12, disciplina il subentro nell'assegnazione degli alloggi. Il coniuge è il primo componente del nucleo familiare ad aver diritto al subentro.
Se nell'anno 2005 lei risiedeva nell'abitazione con suo marito è lei ad avere tale diritto, a nulla valendo la sua mancata stabilità nell'immobile nel tempo, visto che, tra il 1996 e il 2003, non ne era lei l'assegnataria. Tutto ciò vale purché non ci siano altre cause ostative (si veda art. 11 legge citata).

gentile signora volevo dirle che probabilmente la norma che le stanno applicando è quella relativa alla mancta stabile occupazione dell'alloggio che è requisito essenziale per ottenere la voltura contrattuale. non avendo ben chiara la situazione posso solo captare questo.

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