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diritto

come agire dopo aver vinto una causa di primo grado

Sono stato giudicato “creditore” di una società di persone dopo una lunghetta causa civile (durata 7 anni), Ora la parte debitrice non vuole pagare e farà appello, ma l’avvocato che mi ha difeso sostiene di aver tentato notifica del precetto alla controparte (per poter mandare in esecuzione la sentenza) senza che gli sia tornata indietro la “cartolina verde ” dichiarata poi “smarrita” dalla poste. L’avvocato sostiene di aver richiesto un duplicato alle poste che hanno smarrito pure questo (il duplicato). E’ possibile? Domanda: per poter attuare l’esecuzione della sentenza prima dell’udienza di appello, quali tempi devo aspettare? E’ effettivamente è vero che non posso agire senza aver ricevuto tale cartolina verde oppure posso posso rimediare in altro modo? Eppure la controparte agendo in appello è a conoscenza della sentenza …

Se conosce la sentenza non significa nulla, prima di poter procedere esecutivamente devi rendere controparte edotta della tua intenzione notificandole un atto di precetto e intimandole di adempiere entro 10 giorni, trascorsi i quali, se non avrà provveduto, darai luogo a qualche forma di esecuzione forzata, come il pignoramento, il presso terzi e così via. Se ci sono stati pasticci con la notifica del precetto è meglio ripeterla, in ogni caso il duplicato non può essere stato smarrito, diciamo che non ha senso parlare di smarrimento di un duplicato, perchè questo famoso duplicato non è altro che una attestazione di avvenuta consegna che le poste fanno in base ai loro registri dopo che è stato smarrito l’originale; se questo sia sufficiente per poter procedere ad esecuzione forzata la giudicherà l’ufficiale giudiziario al quale ti rivolgerai chiedendo appunto di procedere al pignoramento, che verificherà, prima di darvi luogo, se la notifica può considerarsi regolare o meno.

In caso di problemi ancora più particolari nella notifica del precetto, che deve sempre avvenire alla parte personalmente, puoi valutare di chiedere una notifica “a mani” all’ufficiale giudiziario competente oppure notificare presso la residenza del legale rappresentante della società che ti deve pagare, se pensi che la notifica possa essere colà più agevole.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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