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il rifiuto dell’eredità per evitare i debiti contratti in vita

Se esiste, qual’è l’iter da seguire per esonerare sin d’ora il figlio dai debiti che sta contraendo la madre? I rapporti fra due sono pessimi e quasi inesistenti. Si vuole evitare di dover corrispondere qualsiasi pagamento a fronte dei debiti di quest’ultima al momento della morte della donna. E’ possibile contrarre i debiti, anche se la madre è in vita ma non riesce a far fronte alle spese. Una dichirazione notarile o una semplice autodichiarazione da depositare in tribunale ora (figlio 27enne, madre 50enne) avrebbe senso?

Il figlio in quanto tale non risponde dei debiti della madre, salvo in caso di successione. Tuttavia egli non sarà costretto ad accettare l’eredità della madre e quindi anche gli eventuali debiti contratti in vita, o potrà eventualmente accettare con beneficio di inventario, ovvero (in modo tale da accertare prima di accetare l’eredità,  la consistenza dei crediti e dei debiti che formano il patrimonio del defunto). L’accettazione con beneficio d’inventario può sempre farsi, anche in caso di divieto di chi ha fatto il testamento. Tuttavia sono discorsi successivi all’apertura della succesione e quindi alla morte del familiare.

L’iter per la rinuncia all’eredità, prevede una dichiarazione formale in tal senso, da rilasciare ad un notaio o al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la succesione. Diversamente senza uno di questi due atti formali è come se non avvenuta.

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