Ho una domanda molto semplice da porre, la seconda moglie di un marito defunto può essere condannata ella stessa a subentrare al mantenimento dei figli di primo matrimonio del suo coniuge che non c’è più? Scrivo dopo aver assistito ad una puntata della trasmissione “forum” in cui il caso è simile anche se si tratta di figlio illegittimo,la sentenza del giudice mi ha sorpresa. Questo è il link del video.
Mi sono visto il video della puntata e devo dire che secondo me la risposta è proprio sbagliata. E’ vero che il figlio naturale riconosciuto rimane tale finchè non viene impugnato in sede giudiziaria il suo status, così come viene richiamato nella motivazione del “responso”, però questo non c’entra niente, perchè è una circostanza che avrebbe avuto efficacia solo nei confronti del presunto padre, se fosse stato ancora in vita, non anche nei confronti della seconda moglie dello stesso, che con il figlio naturale del marito non ha nessun rapporto di parentela ma semmai solo di affinità, ai sensi dell’art. 78 cod. civ..
Gli affini sono definiti dall’art. 78 appunto come coloro che sono legati da un vincolo di affinità, cioè quel rapporto che lega un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. L’affinità, è vero, non cessa per la morte del coniuge da cui deriva, ma cessa invece quando si tratta di obbligazione alimentare, ai sensi dell’art. 434, n. 2 cod. civ., con riguardo a suoceri, generi e nuore che sarebbero peraltro gli unici tenuti agli alimenti, con esclusione delle “seconde mogli”.
Naturalmente, poi, l’obbligazione alimentare non si eredita e quindi la seconda moglie non ne diviene titolare per effetto della sua successione al marito, dal momento che un presupposto fondamentale dell’obbligazione alimentare è quella del rapporto di parentela preso in considerazione dalla legge.
Purtroppo la qualità delle risposte fornite dal ceto forense e anche da giuristi appartenenti ad altre categorie non è sempre all’altezza e qualche volta, evidentemente, da questi errori non sono immuni neanche i colleghi che vanno in televisione a fare divulgazione e che dovrebbero essere più preparati degli altri. Preoccupa il fatto che una risposta sbagliata in una materia come questa denoti la mancata capacità di orientarsi su regole e concetti piuttosto di base del nostro ordinamento giuridico e non sia un mero qui pro quo, che può aversi quando ad esempio non si legge correttamente un singolo articolo di legge o non si è, piuttosto, aggiornati sulle ultime modifiche legislative. Per qunto riguarda in particolare Forum, trasmissione che ho avuto occasione di seguire finchè non è diventata insopportabilmente ripiena di pubblicità, ricordo che le “sentenze” del giudice Santi Licheri erano, a mio giudizio, almeno per quelle che ho potuto vedere io, tutte corrette, mentre quelle della Lagostena Bassi e di altri giuristi intervenuti in seguito non sempre, almeno a mio giudizio, lo erano.