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ABIGE scrive al Presidente sullo stato di attuazione della 54

Riproduco di seguito il testo della lettera inviata da ABIGE al Presidente della Repubblica e al Vice-Presidente del CSM sullo stato di attuazione, nel nostro Paese, della legge 54 sulla bigenitorialità, un provvedimento per molti versi spesso svuotato di contenuto, con interessantissime considerazioni al riguardo.

Oggetto: modalità di applicazione in ltalia della L. 54/2006 sull’Affidamento Condiviso dei figli nella separazione

Onorevole Presidente della Repubblica,
Onorevole Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Pregiatissimo Consigliere,

La legge 8 Febbraio 2006, n. 51., cosiddetta “Affidamento Condiviso dei figli”, è riuscita ad affermare soltanto nei principi il diritto del minore a mantenere un rapporto sano ed equilibrato con entrambi i genitori.
I primi tre anni di applicazione hanno già fornito precise ed inequivocabili indicazioni circa le resistenze culturali che gli operatori del diritto mostrano ancora oggi nei confronti della succitata norma.
I1 lavoro di ricerca effettuato dalle associazioni aderenti al Protocollo ADIANTUM (Associazione di Associazioni Nazionali per la Tutela dei Minori), della quale ABIGE è cofondatrice, ha permesso di osservare una spiccata mancanza di omogeneità nei provvedimenti adottati, recanti decisioni apertamente contraddittorie non solo fra tribunali di diverse città, ma anche tra diversi giudici dello stesso tribunale. Una vasta area della Magistratura, infatti, abituata a considerare l’affidamento mono-genitoriale come la forma da privilegiare, fatica ancora oggi ad applicare una norma che ha ribaltato la “scala di priorità giudiziaria” della separazione, indirizzandola verso modalità di affido che privilegino il principio di Bigenitorialità. Tale principio, nell’intenzione del Legislatore, è quello più adatto a contenere i danni che i minori subiscono dalla separazione dei loro genitori perchè, a differenza dell’Affidamento Congiunto, prevede anche l’esercizio separato della potestà per le decisioni ordinarie, il che elimina ogni preoccupazione per i casi di elevata conflittualità. L’Affidamento Esclusivo, nella nuova normativa, avrebbe dovuto trovare una collocazione puramente residuale, limitata ai casi in cui le modalità previste dal Condiviso arrechino grave pregiudizio alla prole.
Tuttavia, nei primi tre anni di vita della nuova normativa, si è assistito alla diffusione di sentenze in cui le nuove modalità di affidamento vengono illegittimamente negate per motivi quali la reciproca conflittualità, l’età dei figli o la distanza tra le abitazioni, e in alcuni tribunali sono stati emessi provvedimenti di paradossale iniquità, come quello che nega l’applicazione del Condiviso “…in considerazione della esistenza serena ed equilibrata dei figli ….”(Tribunale di Taranto, decreto del 12 Aprile 2008), oppure lo nega consentendo al genitore “collocatario” di trasferirsi da Verona, città in cui i minori sono nati e cresciuti, a Messina “allo scopo di mitigare la conflittualità dei genitori” (Tribunale di Verona, decreto del 11 Novembre 2008), oppure ancora lo nega perchè “….il permanere di una conflittualità fra i genitori rende inopportuno al momento un affidamento condiviso…” (Corte di Appello di Catania, decreto del 12 Dicembre 2008).
Tutto ciò, a ben vedere, nonostante il recente e autorevole sostegno giurisprudenziale proveniente dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 16593/08 del 29 Aprile 2008, ha stabilito che “…nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli’ dei coniugi separati…l’affidamento condiviso    si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola; rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell’affidamento esclusivo”. La Suprema Corte, nella medesima sentenza, sottolinea che “…affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti un’applicazione, evidentemente, solo residuale,
finendo, di fatto, con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto”. La medesima attività di monitoraggio che è alla base dei nostri assunti ha evidenziato come sia stata sostanzialmente disattesa la norma, contenuta nella L.54/2006, riguardante il mantenimento diretto, mediante il quale entrambi i genitori sono chiamati a fornire direttamente e personalmente i beni e/o i servizi di cui i figli hanno bisogno. Tale strumento è fondamentale per assicurare alla prole continuità di cura anche nella separazione, nonché a dare ai minori la precisa sensazione di un concreto segnale di interesse. Il perseverare nel ricorso all’assegno, oltre ad attribuire un intrinseco disvalore al genitore che è obbligato a corrisponderlo, produce una mancata individuazione e ripartizione dei compiti di cura da parte del giudice, il quale così continua spostare l’ambito applicativo nella vecchia giurisprudenza dell’affidamento esclusivo. Del resto, l’enunciato della norma è chiaro (…ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità…): il mantenimento indiretto, mediante assegno, è un sistema residuale cui si ricorre solo, quando esiste una considerevole sproporzione tra i redditi dei coniugi, tenuto conto delle risorse disponibili.
Passando ad esaminare i tempi di permanenza dei figli con entrambi i genitori, si osserva che in molti tribunali, i giudici permettono ancora l’omologazione di affidamenti esclusivi concordati tra le parti senza che vi siano indicate le ragioni di pregiudizio a carico del genitore da escludere. Si tratta di un’evidente violazione del diritto indisponibile del minore a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori di cui al comma uno dell’articolo 155 codice civile. Ma la forma più evidente di mancata applicazione della L.54/2006 si intravede con chiarezza in quei provvedimenti in cui l’Affidamento Condiviso viene nominalmente concesso, salvo stabilire
l’elezione di un genitore “domiciliatario prevalente” o “collocatario” (prassi di esclusiva origine giurisprudenziale) che, di fatto, svuota la nuova norma di ogni effetto, ristabilendo, da un’altra direzione, lo strumento dell’Affidamento Esclusivo anche là dove non sussistono motivi di pregiudizio per il minore. Tutto ciò è l’esatto contrario di quanto il legislatore si è proposto nel ‘2006, e cioè la sostituzione del modello mono-genitoriale con quello bi-genitoriale. Ii primo comma dell’articolo 155, infatti, stabilisce che: “..il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi [genitori)”, mentre il secondo comma dice che il giudice “… determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore…”. Come è evidente, la norma non recita affatto “….stabilisce presso quale dei genitori i figli vivranno”, da ciò derivando l’assoluta arbitrarietà con cui gli operatori della Giustizia si sono affrettati a coniare il neologismo “domiciliazione prevalente” che introduce una misura creata ex-novo, non ricompresa nel dettato della legge. Il ricorso a tale prassi, inoltre, ha come conseguenza quella di favorire una cultura giudiziaria della separazione che preferisca la stabilità del domicilio del minore alla sua stabilità affettiva.
E’ frequente, infatti, che nei tribunali italiani oggi, piuttosto che individuare competenze, abitudini e compiti di cura assunti in costanza di matrimonio, si preferisca argomentare le ragioni di un provvedimento mediante l’utilizzo di stereotipi (“i bambini con la valigia sempre pronta” – “i piccoli nomadi” – “i cuccioli devono avere un unico nido”) i quali non tengono conto dell’evoluzione socio-familiare degli ultimi decenni, dell’inserimento capillare dell’universo femminile nel mondo del lavoro e delle mutate abitudini di vita dei nostri figli, quotidianamente impegnati in attività extra-scolastiche, ludiche, sportive e culturali e, pertanto, al di fuori delle mura domestiche per gran parte della propria giornata.
Come se ciò non bastasse, una siffatta applicazione della nuova normativa in materia di affidamento evidenzia sempre di più una posizione di arretratezza del nostro Paese di fronte alla cultura giudiziaria degli altri paesi del mondo occidentale, nei quali il principio di bigenitorialità viene applicato con regolarità. In Belgio, ad esempio, per iniziativa del vice primo ministro, Madame Onkelinx, è stato introdotto addirittura l’Affidamento Paritetico (legge 18 luglio 2006), nonché la doppia residenza, così come in Francia, con la Legge 4 marzo 2002 n. 305, (cosiddetta “résidence partagée”) era stata precedentemente emanata la nuova normativa che sanciva la “residenza alternata” dei minori.
Tanto ciò premesso, Onorevole Presidente e Onorevole Vice Presidente, in rappresentanza di ABIGE – Associazione per la tutela dei minori e per la salvaguardia del diritto alla bigenitorialità – e di tutte le associazioni costituenti il Protocollo ADIANTUM, chiediamo alle SS.LL. di accogliere la nostra richiesta di un incontro, al fine di documentare un disagio sociale, testimoniato peraltro dai 100 suicidi l’anno e dai numerosi fatti di sangue legati indissolubilmente alla separazione, diventato ormai allarmante.
Con viva cordialità

(Claudio Alberghini)

presidente ABIGE

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

Una risposta su “ABIGE scrive al Presidente sullo stato di attuazione della 54”

Speriamo che venga letta e presa in considerazione.

Le varie associazioni dei padri separati e a tutela della bigenitorialità, dovrebbero coordinarsi e promuovere delle iniziative pià incisive.
Spingere anche perché si accelerino le modifiche alla legge che già erano state proposte in Parlamento.

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