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la riabilitazione dopo aver scontato la pena

Il 15/01/2004 sono stata condannata dal tribunale di Milano per omicidio colposo (incidente stradale) ed ho patteggiato, scontando 9 mesi in condizionale e 9 mesi di sospensione della patente. Sono andata all’URP di Genova a chiedere per l’istanza di cancellazione, e mi hanno detto di chiedere all’URP di Milano. Li ho contattati e, detto in parole povere, non ho capito niente: mi hanno fatto una serie di domande cui non sapevo rispondere. La mia domanda è: cosa devo fare per depositare (ed ottenere) questa istanza di cancellazione?

La riabilitazione è la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario e, pertanto, l’estinzione degli stessi. A norma dell’art. 179 C.p., la riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.  Il termine dei tre anni diventa di otto se si tratta di recidivi o di delinquenti abituali o professionali.  La riabilitazione ha come risultato la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata, ed è possibile tutte le volte in cui il condannato abbai dimostrato di essersi ravveduto, serbando buona condotta e astenendosi dal compiere atti riprovevoli. Anche il cittadino straniero residente all’estero, ha titolo ad ottenere, ricorrendone le condizioni di legge, la riabilitazione.

La domanda di riabilitazione deve essere presentata al Tribunale di Sorveglianza per il distretto del luogo ove veniva inflitta la condanna. Tale domanda deve essere corredata dei seguenti documenti a pena d’inammissibilità:
1) Certificato di residenza in carta semplice oppure dichiarazione sostitutiva se presentata dall’interessato;
2) Estratto della sentenza di condanna con indicazione della data di passaggio in giudicato;
3) Certificato di espiata pena in caso di carcerazione;
4) Certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia o di avvenuto passaggio dell’articolo di campione alla tavola alfabetica;
5) Se nel commesso reato vi è stata parte lesa, prova dell’avvenuto risarcimento del danno alla parte lesa, o dichiarazione liberatoria della parte lesa. Il richiedente può tuttavia dimostrare di trovarsi nell’impossibilità di risarcire il danno o di adempiere l’obbligo civile di cui sopra (su questo punto comunque informati bene all’u.r.p. degli ufficio giudiziario di Genova, che dovrebbe essere quello per te competente).


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