Mi sono appena separato in regime di separazione consensuale. La mia ex non aveva intenzione di tenere la casa perchè distante dai suoi non potendo contare sul loro aiuto quindi mi venne detto che non appena la bimba avrebbe finito le elementari si sarebbe trasferita vicino ai suoi, io per comodità della bambina ho suggerito che fino ad allora sarebbe potuta rimanere in casa e quando io avrei potuto di tanto in tanto andare a dormire altrove. Questo è quanto dice il documento: i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto stabilendo la propria residenza dove riterranno più opportuno. La casa coniugale resta assegnata al marito il quale si farà interamente carico di tutte le spese inerenti ad essa ordinarie e straordinarie comprese la quota del mutuo e dell’ici competenza della moglie. Il mutuo e tutte le spese le ho sempre pagate io in quanto la mia ex non lavorava e anche negli ultimi due anni che lavora con contratto a termine. Lei può chiedere una modifica alla separazione in quanto l’altro giorno mi ha detto che non riesce a trovare casa perchè avendo un contratto a termine non gli viene affittata e nel caso non dovesse trovare casa interpellerebbe l’avvocato perchè lei vorrebbe rimanere in casa e visto che a me l’affitterebbero sarei io ad andare via. Ho letto che le motivazioni debbono essere valide per far si che ci sia una modifica la più importante è il mantenimento: potrebbe essermi di aiuto? (Ricccardo, via posta elettronica)
Gentile amico,
cominciamo col dire che i provvedimenti adottati dal Giudice sono, per loro natura, sempre modificabili, non avendo carattere decisorio.
Anche le condizioni che riguardano l’affidamento dei figli, il loro mantenimento e l’assegnazione della casa coniugale possono essere oggetto di modifica con il procedimentodisciplinato all’articolo 710 del codice di procedura civile. L’articolo 155-ter del codice civile prevede infatti che i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Pertanto, le modifiche possono essere chieste in ogni momento, se sopravvengono nuove circostanze di fatto e di diritto, sia in caso di separazione giudiziale che consensuale.