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diritto

varie questioni sulla modifica di condizioni di separazione

n questo post tratteremo più domande in quanto la risposta che possiamo dare è unica e la questione, per avere una risposta precisa e dettagliata, non può essere affrontata con poche righe di domanda.

Sono separato da più di 4 anni e a lei è stato affidato mio figlio, che attualmente ha 13 anni e la casa coniugale. La casa coniugale a suo tempo è stata acquistata in comunione dei beni, e all’atto attuale c’è ancora il mutuo da continuare a pagare. All’atto della separazione, ho rinunciato alla mia proprietà, donando lei la mia parte, cosa menzionata nell’omologa di separazione, così come il fatto che lei paga tutta la quota del mutuo.  Ma il problema è un altro. Attualmente, erogo ala mia ex moglie, un assegno di mantenimento (250 euro per mio figlio e 150 euro a lei) dal 1 gennaio 2005, aumentato secondo gli indici ISTAT del 2% circa ogni anno. Fino a ieri lei non aveva un lavoro, ma da oggi non è più così. Considerato che allo stato attuale percepisco uno stipendio di circa 1600 euro, che pago ogni mese un mutuo di circa 800 euro, visto che ho acquistato una casa per viverci e che ogni mese ho sempre erogato puntualmente un assegno di mantenimento di circa 400 euro e più, come devo comportarmi vista la mia situazione economica? Posso sospendere l’erogazione dell’assegno di mantenimento visto che lei adesso ha un lavoro? Se si, va sospeso sia per lei, che per il minore? Sempre se si, il tutto è automatico o va modificata l’omologa di separazione? C’è poi una legge che sancisce tutto questo? In attesa di un suo riscontro, la rigrazio e le porgo cordiali saluti (Carlo, via posta elettronica)

A seguito di separazione consensuale ho ottenuto il divorzio consensualmente. Abbiamo un figlio di 15 anni con affidamento congiunto il quale fino a 7 mesi fa viveva con il padre per agevolare il ragazzo con la scuola dandogli supporto con i nonni. Da allora, per scelte del padre ma con mio enorme piacere, il ragazzo abita con me e ho un contratto part-time ma a tempo indeterminato. Tengo a precisare che a suo tempo ho rinunciato a casa coniugale e qualsiasi tipo di versamente economico. Il figlio pur vivendo con me e il mio nuovo marito, risulta ancora a carico del padre. E’ giusto che sia ancora lui ad averlo a carico considerando che sta con me e sono io che mantengo a tutti gli effetti? Cosa posso fare e a chi mi devo rivolgere per averlo a mio carico e anche per avere un sussidio equo da parte del padre? C’è un modo per avere risposte  e risolvere il problema senza spendere soldi che già son pochi? Grazie (Gianna, via posta elettronica)

Separato da quasi 3 anni ( coppia di fatto), da giugno 2008 non ho la possibilità di inviare alimenti all’unico figlio di 10 anni. Ho subito un intervento chirurgico inportante, a giugno e successivamente ho perso il lavoro. Sto cercando di rifarmi, ma la mia ex compagna mi ostacola da sempre le visite al figlio e minaccia di far bloccare le pensioni dei miei genitori.Posso documentare il mio stato di difficoltà e evitare il coinvolgimento dei miei genitori ? La prossima udienza presso il Tribunale dei Mimorenni di XXX sarà il XXX. Ringrazio e invio i più Cordiali Saluti(Tommaso, via posta elettronica)

Buonasera, mi sono separato ad aprile,ho 2 figli che vivono con la mia ex moglie. Abbiamo fatto una separazione consensuale e stabilito che il mutuo viene diviso al 50% 430 a testa e che per i 2 figli verso 1000 euro come mantenimento omnicomprensivo e questa cifra è stata stabilità davanti al giudice a fronte di un mio stipendio netto di 2400 euro ma da qualche mese il mio stipendio è passato a 1900 euro. A questo punto posso rivalutare la mia condizione di mantenimento? Attendo un vostro consiglio, Saluti (Giacomo, via posta elettronica)

Per quanto concerne le domande proposte dai nostri lettori è opportuno osservare che le condizioni della separazione ovvero del divorzio sono sempre modificabili a fronte di sostanziali cambiamenti che investono la vita dell’uno o dell’altro coniuge.

Per poter cambiare le condizioni stabilite nella separazione (e nel divorzio) occorre fare un ricorso – a mezzo di legale – al Giudice competente affinchè modifichi la precedente sentenza. Nel ricrso saranno indicati tutti gli elementi di prova per giustificare la riduzione/l’annullamento dell’assegno di mantenimento.

Attenzione: nel caso in cui una persona decida autonomamente di smettere di corrispondere l’assegno di mantenimento rischia una denuncia querela ex art. 570 cod. pen..

La concreta fattibilità delr icorso va poi verificata con riferimento al caso specifico, in ogni caso è l’unica strada praticabile per avere una revisione nell’assegno di mantenimento per il coniuge e/o i figli.

Per quanto concerne, in particolare, la domanda proposta da Carlo è opportuno precisare che il ricorso per la modifica investirebbe solo l’asssegno per la moglie quindi non ci sarebbe alcuna ‘sospensione’ per l’assegno versato al figlio.

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Di Antinisca Sammarchi

Avvocato tra Casalecchio di Reno (dove vivo) e Vignola. Convivo e abbiamo la fortuna di avere la compagnia di due splendide gatte europee, Triplette e Mimì.

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