sono un affittuaria di attività commerciale.causa una perdita d’acqua ho dovuto chiudere l’attivita,far togliere il pavimento ed eseguire i lavori di rinsanamento.dopo 17 giorni dalla chiusura i lavori nn sono ancora stati completati causa al proprietario che continua a ripetere che nn è di sua competenza e che il condominio nn risponderà dei lavori gìà in parte svolti. Io chiedevo visto che sono in affitto e che dovrebbe essere un lavoro di straordinaria manutenzione perchè dovrebbe essere di compotenza mia ripristinare le tubazioni.la mia assicurazione dice che è 99,9%competenza del condominio nn so proprio a chi chiedere delucidazioni.
Siamo di fronte ad un contratto di locazione che comporta, per entrambe le parti contraenti, una serie di obblighi differenti.
Ci aiuta in proposito il codice civile che, nell’art. 1575 rubricato “obbligazioni principali del locatore”, afferma che il locatore deve mantenere la cosa in istato da servire all’uso convenuto. Subito dopo (art. 1576) troviamo che “Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore”.
Non esiste giudice che potrebbe considerare il ripristino dell’impianto idraulico con la rottura dei pavimenti una “piccola manutenzione”. E’ chiaro che il discorso (e la responsabilità) cambierebbe nel caso in cui il problema fosse provocato da cattivo uso della cosa in violazione dell’accordo (ad esempio se Lei avesse buttato rifiuti solidi che avessero provocato il danno nel tubo di scarico).
Le rammento, infine, l’art. 1577: [1] Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.
[2] Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
In sostanza, se Lei ha segnalato il problema al locatore, ha fatto comunque bene ad eseguire le riparazioni ed avrà diritto al rimborso.