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il trasferimento della servitù di scarico

Nel gennaio del 1983 mio padre e alcuni vicini di casa e propriamente 13 persone si sono raggrupati e hanno realizzato una fognatura che per un tratto attraversa la nostra strada privata poi un fondo privato. Circa due anni fa ci sono stati problemi di intasamento dei pozzetti con conseguente uscita di fogna. E’ stata fatta sistemare a ns spese con la sostituzione del tubo stesso. Ora circa un mese fa, il comune fa dei lavori nella strada in cui noi siamo allaciata alla fogna pubblica, cioè rifa la fogna e alza il livello del tubo, succede che il ns scarico risulta molto più basso e dobbiamo rifare la tubazione di scarico. Il comune dice che non pùò fare un pozzetto di sollevamento perche questa strada dove sta facendo i lavori è privata, e di conseguenza i proprietari non vogliono, ora mi chiedo, il comune può fare lavori in una strada privata; Lasciamo stare questo noi proprietari possiamo ovviare a questo se a nostre spese realizziamo uno spostamento da un punto ad un altro punto sempre nello stesso fondo. Il propritario di questo fondo per lo spostamento chiede un indennizzo di 10.000 euro per lo spostamento secondo lei dopo che c’è un servitù da oltre 25 anni il proprietario può fare ciò?

Si applica in materia l’art. 1068 cod. civ. in materia di trasferimento delle servitù in luogo diverso, che vale la pena riportare per intero:

[1] Il proprietario del fondo servente non può trasferire l’esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente.

[2] Tuttavia, se l’originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell’altro fondo un luogo egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo.

[3] Il cambiamento di luogo per l’esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente.

[4] L’autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l’esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.

Quello che ci interessa è il comma 3.

Pertanto, se lo spostamento del tubo è un affare destinato a non avere rilevanza sulla superficie del fondo “servente” o a danneggiarlo in altro modo, direi che ottenere lo spostamento della servitù sia un vostro diritto. Né il proprietario del fondo su cui corre il tubo può chiedervi una indennità, visto che la servitù è stata già probabilmente da voi acquistata per usucapione e si tratta solo di “spostarla” in un luogo diverso, ipotesi specificamente presa in considerazione dal nostro codice civile.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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