Una coppia di amici non sposati sta decidendo di separarsi, in particolare io seguo le sorti del padre una caro amico al quale ho dato dei consigli, vi chiedo cortesemente di confortarmi in tal senso. Situazione: sono conviventi da oltre due anni ed hanno un figlio minorenne di 18 mesi, casa di proprietà del padre (amico) con mutuo a carico di entrambi, entrambi sono lavoratori dipendenti la madre part-time. Posto che tale evento non è normato dal ns. codice, posto che le risposte non possono essere specifiche, e che eventuali decisioni finali spettano al Tribunale dei minori caso per caso, io provo comunque ad esporre i miei quesiti: 1. se la coppia dovesse raggiungenre un accordo consensuale la ratifica del Giudice non è obbligatoria; giusto?? 2. se la coppia non raggiunge un accordo e perciò si fa ricorso al Tribunale dei Minori, il padre non si troverà mai nella situazione di dover pagare gli alimenti alla convivente, poichè la Legge in questi casi obbliga il convivente al pagamento del solo mantenimento del figlio + il 50% delle spese straordinarie; giusto?? 3. se la coppia non raggiunge un accordo e perciò si fa ricorso al Tribunale dei Minori che stabilisce l’affidamento congiunto, la madre non potrà vantare alcun diritto sulla proprietà della casa; giusto?? 4. se non si arriva ad una separazione consensuale e la madre ottiene l’affidamento del figlio, potrà ottenere anche l’utilizzo dell’abitazione, ma non la proprietà rimanendo comunque obbligata al pagamento del 50% del mutuo; giusto?? Infine vi pongo il quesito che un pò riassume quanto sopra e che nonostante le mie indicazioni attanaglia questo mio amico (sembra un film ma vi giuro non sono io 😉 )Potrebbe mai trovarsi nella situazione di: a. perdere la proprietà della casa; b. essere obbligato al pagamento degli alimenti per il bambino + il 50% delle spese straordinarie oltre all’intera quota del mutuo; c. ed infine ultima ma prima per importanza: in caso di affidamento alla madre ottenere unicamente la compagnia del bambino solo nei tempi e modi stabiliti dalla madre?
Per prima cosa Ti rimando alla nostra scheda pratica.
Poi, Ti rispondo per punti:
1. l’omologa non è obbligatoria ma salvo rari casi di evidente squilibrio è abbastanza automatica;
2. Ti confermo che nessuna forma di mantenimento può essere prevista in caso di convivenza per la compagna (o il compagno);
3. no, non viene mai e in nessun caso imposto il trasferimento di proprietà dell’immobile (nemmeno tra coppie coniugate);
4. no, nessun diritto di abitazione in caso di convivenza: la casa rimane al legittimo proprietario. Quindi, in questo caso, il Giudice prevederà la corresponsione di un assegno di mantenimento ma non assegnerà mai la casa a chi non ne è il legittimo proprietario proprio perchè si tratta di convivenza;
a. no, non perderebbe la proprietà dell’immobile nemmeno se fosse sposato;
b. dovrà mantenere il figlio e pagare in mutuo anche perchè, come già detto, la casa è sua e rimane a lui;
c. è il Giudice che stabilisce i diritti di visita, non il genitore collocatario.
2 risposte su “che cosa può succedere in caso di fine di una convivenza anche con riguardo alla casa familiare”
… volevo sapere ma se, la coppia ha convissuto per qualche mese (9 in totale) nella casa di proprietà esclusiva del compagno ma hanno un bimbo di 13 mesi il giudice potrebbe assegnare la casa a lei, se lei la chiede? Lei ha residenza e domicilio (anche il bimbo) da un'altra parte ma ora che se n'è andata, dopo l'ennesima lite, vuole rientrare e pretende anche l'assegno di mantenimento.
No, in caso di convivenze e figli naturali non c'è assegnazione della casa all'ex convivente.
L'assegnazione può essere disposta solo in caso di separazione o divorzio dato che priva il proprietario del suo bene per un lungo periodo.
La ex convivente può chiedere – e ha diritto di avere – l'assegno di mantenimento per il figlio ma non altro (quindi nemmeno un assegno per lei).