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l’assistenza della cognata ottantenne

Dal 2001 ho dato ospitalità a mia cognata nubile che viveva con la madre deceduta. A causa di innumerevoli incomprensione dovute soprattutto al fatto che ella, egoisticamente, non è riuscita ad adattarsi al quotidiano mio e di mia moglie ( sua sorella), sono stato costretto a chiedere alle altre due sorelle ed al fratello, tutti sposati, di collaborare o economicamente, trovandole un mini appartamento in affitto, sebbene abbia 80 anni, o, cosa mgliore di riceverla presso le rispettive abitazioni, me compreso, in parti uguali nel corso dell’anno. Sono trascorsi già 15 giorni circa dalla mia richiesta scritta ed a tutt’oggi nessuno si è ancora fatto vivo. Gli stessi abitano in regioni diverse dell’Italia.  Chiedo gentilmente: Posso pretendere legalmente il loro intervento in proposito? Se è Si, l’organo competente cui rivolgermi chi è? il Giudice di pace? Dimenticavo: mia cognata è titolare di pensione minima (euri 500 circa), che li utilizza per cose sue.

Certamente hai il diritto di chiedere una mano nell’assistenza della sorella di tua moglie ai suoi fratelli. Infatti l’art. 433 c.c. nello stabilire l’ordine gerarchico delle persone tenute all’obbligazione degli alimenti indica anche i fratelli .  In particolare tale articolo, stabilisce che  “All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [ 439].”

L’art. 439, ribadisce l’obbligo di solidarietà dei fratelli, e  stabilisce la misura degli alimenti tra fratelli e sorelle che sancisce devono essere “dovuti nella misura dello stretto necessario”.  Altresì l’art. 443, stabilisce che ” chi deve somministare gli alimenti ha la scelta di adempiere  questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.

Quindi in sintesi, se come dici tua cognata non ha (vista l’età genitori), non ha figli ed è nubile, hai diritto a chiedere che i suoi fratelli se ne occupino solidarmente con tua moglie, e ciò, ai sensi dell’art 443 c.c., o mediante un contributo economico o mediante ospitalità.

Il Giudice competente è il Tribunale ordinario.

 

 

 

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