La mia compagna, separata e con 2 figli, non ha ottenuto il contributo per l’asilo del bambino più piccolo perchè il comune mi ha inserito sul suo stato di famiglia. Ho chiamato il comune e ho fatto riferimento all’Art.4 del Decreto del Pres. della Repubblica 30 maggio 1989 n.223, mi è stato risposto, come ho anche letto sul vs blog, che vivendo sotto lo stesso tetto si presume un legame affettivo e come tale non si possono fare due stati di famiglia separati. Alla mia obiezione che il decreto in questione non prevede la dimostrazione dello stato affettivo mi hanno detto che alcuni studenti, vivendo coi nonni, sono riusciti a dimostrare alle università che non rientrano nello stesso stato di famiglia e la Cassazione ha dato loro ragione. Mi è anche stato “velatamente” fatto capire che non sarebbe il caso di andare avanti fino a quel punto per evitare eventuali ulteriori controlli da parte dell’ufficio tributi… Ma davvero non si può far e niente?
Il fatto è che Lei e la sua compagna (se tale), siete legati da un vincolo affettivo e risultate residenti nella stessa casa. Si tratta semplicemente di rientrare o meno entro certi limiti di reddito.
Provare a dichiarare il contrario significherebbe frodare la legge e questo non è pensabile, soprattutto non lo è chiedendo aiuto a un legale.
Se, invece, il legame affettivo non ci fosse, allora la strada del ricorso agli organi giudiziari per dimostrare la situazione, sarebbe senz’altro possibile, ma non certamente economica (soprattutto in termini di tempo).