Ancora una domanda sulla servitù. Premettendo che non abbiamo in mano l’originale atto di vendita del terreno, che è sottostante il terreno al quale dobbiamo lasciare la servitù di ->passaggio<- (il terreno è in collina), che riportava le esatte condizioni dell’obbligo in questione, ci siamo ritrovati un futuro vicino (dobbiamo ancora costruire) che senza nemmeno avvisarci, figuriamoci concordare con noi un intervento e mettere qualcosa per iscritto, ha: – spianato tutto lo spazio della eventuale servitù, sottraendo terreno e abbassando il livello del terreno nella zona della servitù di quasi mezzo metro in alcuni punti; tra l’altro ha spianato anche una striscia relativa ad un eventuale passaggio pedonale adiacente all’automobilistico, prettamente superfluo (la servitù è in salita, larga c.a 5 mt, lunga una quindicina); – installato il gabbiotto dell’allacciamento del gas all’interno della servitù, all’inizio, lungo una rete divisoria, non in alto, a ridosso del proprio muretto di cinta; tra l’altro è in un angolo, quindi potrebbe ostacolare passaggio di mezzi (anche suoi!); – scavato e installato tombini all’interno della servitù; se noi un giorno volessimo, per esempio, appianare il passaggio per renderlo orizzontale, avremmo i suoi tombini; o semplicemente, se volessimo asfaltare avremmo l’ingombro da considerare. Ripeto, tutto questo senza nemmeno una chiamata, tanto meno un accordo, verbale o scritto. Cosa c’è di legale? Cosa dovremmo fare, essendo in procinto di costruire, e lui di finire casa?
Naturalmente, la prima cosa da fare è recuperare il titolo, cioè l’atto di vendita del terreno, che, a quanto capisco, prevedeva già esso stesso la costituzione della servitù.
Può darsi che quello che ha fatto il vostro vicino fosse facoltizzato e legittimato dal rogito. Verificato il contenuto dell’atto, poi si potranno prendere le più opportune iniziative e cioè lasciare che il vicino continui con le sue opere se a ciò effettivamente autorizzato dal titolo, ovvero inviare una diffida dal voler continuare a mutare lo stato dei luoghi se agente in difformità di quanto previsto dal titolo stesso.
Ovviamente, se la diffida non avesse poi effetto, la strada da percorrere sarà quella del ricorso d’urgenza.
Una risposta su “quando il vicino si fa la servitù da solo”
La ringrazio per la celerissima risposta. Non ho capito una cosa: potrebbe quindi essere previsto che sia suo (del dominante) diritto fare tutto senza nemmeno una richiesta scritta? Da quel che ho letto del codice civile si parla di concessioni del servente al dominante, non di libera iniziativa del dominante a totale insaputa del proprietario del terreno su cui è vale la servitù.