Ho comprato ad una asta giudiziaria una villa il cui accesso avviene attraverso una strada privata, delimitata da un cancello di proprietà del padrone della strada. La mia casa dista dal cancello circa 50 metri e non è assolutamte possibile vedere da casa mia il cancello (il decorso della strada non è dritto). Io posseggo la chiave di questo cancello, ma il proprietario del cancello pretende che ogni volta che io passo devo chiudere, a mano, il cancello. Lui vorrebbe questo perchè il cancello della sua casa a cui si accede sempre dalla stessa strada lo tiene sempre aperto, per cui usa quello diciamo “comune” come cancello di casa (spero di avere reso bene il concetto). I miei problemi sono: 1) la scomodità di dovere scendere e salire dalla macchina ad ogni passaggio 2) l’impossibilità di ricevere persone a casa…chi arriva trova chiuso e se non è una visita annunciata se ne va via 3) manca un citofono che secondo me è una cosa fondamentale un po come acqua e luce 4) può opporsi all’automazione del cancello a mie spese? 5) posso pretendere che il cancello si apra la mattina e si chiuda la sera?
E’ una situazione, e un problema, classico, che si appunto quando si ha solo il diritto di passaggio sulla strada di accesso alla casa, ma non se ne è anche proprietari. Solitamente, queste situazioni si risolvono installando appunto i citofoni in corrispondenza del cancello di accesso esterno e automatizzando gli stessi.
Il mio consiglio sarebbe quello di interpellare stragiudizialmente, tramite una raccomanda scritta da un proprio legale di fiducia, il proprietario della strada per cercare di giungere ad un accordo al fine di realizzare le opere di cui sopra. In difetto, non rimarrà che valutare di procedere giudiziariamente per chiedere la realizzazione delle opere necessarie per il godimento della servitù.
Secondo l’art. 1064 cod. civ., infatti, “il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne“, cosa che, nelle situazioni come quella del lettore, a mio giudizio si traduce nelle opere sopra richiamate. Per quanto riguarda le spese di realizzazione delle opere, si applicano gli ultimi due commi dell’art. 1069, che però è una norma piuttosto elastica e che rimanda alla valutazione della situazione del caso concreto.