Categorie
diritto

L’assegno familiare nell’affidamento condiviso

Ho appena sottoscritto assieme a mia moglie un ricorso per la modifica delle condizioni della nostra separazione consensuale avvenuta due anni fa (il ricorso sta per essere depositato in tribunale, e l’udienza dovrebbe avvenire dopo le vacanze estive).  Nelle originarie condizioni della separazione consensuale, nostro figlio fu affidato in esclusiva alla madre.  Nelle nuove condizioni, ho ottenuto l’affidamento condiviso:  “Il piccolo … viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori e rimarrà collocato presso la madre;”.  Sto per fare la domanda per ottenere l’assegno per il nucleo familiare (sono lavoratore dipendente).  Con le nuove condizioni, ho diritto all’assegno familiare? Io credo di si, e in misura del 50%, visto che anche mia moglie lavora come dipendente. Mia moglie può opporsi? È un mio diritto ottenere il 50% dell’assegno familiare?

La legge 8 febbraio 2006, n. 54, pubblicata sulla G.U. n. 50 del 1° marzo 2006, all’art. 1, nel mutare l’art. 155 c.c., introduce modifiche circa i provvedimenti riguardo ai figli nel caso di separazione dei genitori. La norma, il cui dettato prevede quale fine primario il rispetto dell’interesse morale e materiale della prole, stabilisce, tra l’altro, l’affidamento dei figli, in via prioritaria, ad entrambi i genitori.

Ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, nel rimandare a quanto indicato sull’argomento nella circolare 7 dicembre 1999, n. 210, si ribadisce che, nel caso in cui i figli restino affidati ad entrambi i genitori, essi hanno titolo entrambi a chiedere la prestazione. L’individuazione di chi tra i due effettuerà la richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell’assegno sarà determinata da un accordo tra le parti.

In mancanza di tale accordo l’autorizzazione alla percezione della prestazione familiare verrà accordata al genitore con il quale il figlio risulta convivente in base a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 903/1977.

Qualora invece il giudice disponga l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori rimane applicabile la vigente normativa secondo cui è il genitore affidatario il solo titolare del diritto all’assegno per il nucleo familiare.

A prescindere dal dettato normativo poi, comunque ti converrebbe informarti in modo specifico e dettagliato presso l’IMPS.

 

Ti è piaciuto il post? Usa qualche secondo per supportare Salvatore Gianluca Sotera su Patreon!
Become a patron at Patreon!

5 risposte su “L’assegno familiare nell’affidamento condiviso”

Nei paesi Arabi le donne non hanno alcun potere ma in Italia se sei uomo e vai in tribunale a separarti sei finito.. in nessuno dei due casi è giusto e sarebbe ora di arrivare oltre ai tanti attesi diritti alla pari anche agli “stessi doveri”. Viva i paesi dove in caso di separazione la casa viene assegnata ai figli. Perché non andate a convincere il contadino che l’uva non gli appartiene perché è della vite che l’ha generata?? Sentirete con vi risponderà a suon di vangate. Noi uomini siamo dei poveri contadini … ridateci il 50% di tutto…!!

Massima solidarietà, sono da poco separato ,mi è stato tolto il ,50 per cento del mio stipendio e l’intera casa , vivo in semi povertà costretto a pagare un affitto e il mutuo della casa che mi è stata tolta e non potendo comprare le medicine in quanto gravemente malato .Questa del divorzio è una profonda ingiustizia per l’uomo.

Salve , volevo sapere se nel caso di affido condiviso di minori l’assegno familiare percepito dal genitore presso cui risiedono i minori è giusto dividerlo. Io e il mio ex compagno lavoriamo nella stessa azienda. Dopo la separazione ho versato come stabilito dal Giudice il 50% degli assegni familiari in quanto i bambini avevano residenza presso casa mia e domicilio presso casa del papà. E’ riuscito ad ottenere anche la residenza dei piccoli e di conseguenza sono stata costretta a cedere tutti gli assegni familiari. A me però non viene corrisposto il 50%. E’ un caso di appropriazione indebita? Posso pretenderli, compresi gli arretrati? Grazie

Io sono madre di una bimba 6/7 anni e il padre non voleva firmare il foglio per gli assegni familiari almeno che non gli dessi il 50% dell'assegno (la sua idea o anche lui o nessuno). Questa legge è molto chiara (per mia fortuna) quindi sono riuscita ad avere gli assegni familiari anche se lui non era daccordo. Gli assegni familiari non sono divisibili al 50% come è possibile fare con le detrazioni fiscali. Ho fatto normale richiesta all'inps allegato la legge che si trova sul loro sito http://www.inps.it

Tu che cosa ne pensi?

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: