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il coniuge divorziato ha diritti sul tfr percepito dall’altro coniuge?

Sono divorziato da 10 anni con sentenza oramai da tempo passata in giudicato, come mi ha detto il mio legale. In sentenza è previsto che io non paghi nulla alla mia ex-moglie ed infatti io non ho mai corrisposto alcun assegno. Tra poco andrò in pensione e dovranno corrispondermi il tfr, mia moglie dice che una parte dovrà essere pagato a lei, ma è vero? Io sono stato sposato 20 anni a quella donna.

Al riguardo la normativa di riferimento in materia è rappresentata dalla Legge 1970 del dicembre, n. 898. In particolare è l’art 12 bis della citata norma ad occuparsi della questione in oggetto, disponendo al primo comma che “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti Civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.”

Ne derivano quindi, ai fini dell’applicazione, della citata disciplina, tre presupposti fondamentali, ovvero che:

– la fine del matrimonio sia attestata da una apposita sentenza di scioglimento dello stesso che disponga la cessazione degli effetti civili;

– il coniuge che vanta pretese sul tfr fosse titolare di assegno divorzile;

– il coniuge che vanta pretese sul tfr non sia convolato a nuove nozze.

Nel caso del lettore, la ex moglie non percepiva assegno divorzile, quindi non ha diritto a niente.

Per quanto riguarda invece l’entità della quota di TFR di cui il divorziato ha diritto rispetto all’altro, la l’art 12 bis della L.898/1970, al secondo comma stabilisce che “è pari al 40 per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”. Ne deriva che l’indennità dovuta dove computarsi calcolando il 40% dell’indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il rapporto matrimoniale: risultato che si ottiene dividendo l’indennità percepita per il numero degli anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40% su tale importo. (In tal senso Cass. n.15299/07). Questo diritto lo si può fare valere presso il Tribunale competente anche nei casi in cui l’ex coniuge si rifiuta di corrispondere l’importo dovuto.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

8 risposte su “il coniuge divorziato ha diritti sul tfr percepito dall’altro coniuge?”

sono divorziato da 2 anni e lavoro ancora; la mia ex moglie è andata in pensione, vorrei sapere se mi spetta parte del suo tfr

Il diritto alla quota del tfr in favore del coniuge divorziato si prescrive in cinque o in dieci anni dal pagamento da parte del datore di lavoro? Ed in caso di acconti sul tfr percepiti in costanza del rapporto di lavoro il termine di prescrizione decorre dalla data del pagamento dell’acconto?

Non lo so, bisognerebbe fare una ricerca in giurisprudenza. Il termine ordinario è ovviamente decennale, per aversi un termine più breve occorrerebbe una disposizione specifica o ricavabile in via interpretativa.

Salve….Mio marito è stato licenziato e riceverà il tfr….Sappiamo che la ex moglie ha diritto al 40% del tfr durante l’arco di tempo lavorativo in cui coincideva con il matrimonio….Siccome non possiamo più permetterci di pagare il mutuo , volevamo usare proprio questi soldi per estinguerlo….La mia domanda è : nel caso lo usassimo per estinguere il mutuo , e la sua ex moglie volesse ad ogni costo la sua parte di tfr , ci possono pignorare la casa? O possono avvalersi di altri metodi di riscossione?
Grazie….

Se non pagate alla ex moglie quello che le spetta, lei potrà chiedere l’accertamento del debito e procedere esecutivamente nei vostri confronti in tutti i modi previsti dall’ordinamento, compresa l’esecuzione immobiliare, anche se per lei sarebbe sicuramente piuttosto onerosa (leggi la scheda sui recuperi crediti al riguardo).

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