Salve, convivo da 8 anni con una ragazza più grande di me di 6 anni ( io ne ho 35), con la quale ho avuto una stupenda bambina che adoro, la mia “compagna” dalla nascita della piccola l’ha sempre usata, minacciandomi di portarmela via, per farmi fare quello che voleva, ora mi stà dicendo che visto che lavora in questo paese vorrebbe che me ne andassi lasciandola libera di rendere ufficiale un’altra relazione che stà portando avanti da tempo, anche se non me lo ha detto apertamente e che stà cercando e riuscendo a tenere nascosta, la mia domanda è che possibilità ho di poter tener la bimba con me nella nostra attuale casa dove viviamo ed invece mandare via la madre? La casa la stò pagando solo io con un grosso aiuto da parte dei miei genitori ed è intestata a me. Spero che mi possiate aiutare sono davvero disperato.
La bambina viene definita dal nostro ordinamento una figlia “naturale”, vale a dire nata da genitori non uniti in matrimonio fra loro. Il riconoscimento del figlio naturale comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi (art. 261 c.c.). Entrambi i genitori, pertanto, hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli naturali, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (art. 147 c.c.).
La legge n. 54 del 2006 sull’affidamento condiviso prevede che le norme in essa contenute sono applicabili alle controversie riguardanti l’affidamento ed il mantenimento dei figli naturali. Che cosa dice, molto brevemente questa legge. Il giudice, prima di tutto, deve verificare se esistano i presupposti per un afisamento condiviso della bambina, tenendo conto innanzitutto delle esigenze della medesima. Ed è fuori di dubbio che, nella normalità dei casi un figlio piccolo abbia bisogno dell’affetto e del supporto morale e materiale di entambi i genitori.
Solo dopo aver escluso la possibilità di un affidamento condiviso il giudice può stabilire a quale dei genitori i figli sono affidati: può cioè prevedere un regime di affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. L’art. 155-bis del codice civile prevede che il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Per rassicurarLa, quindi, non bastano le minacce della compagna a convincere un giudice ad ottenere l’affidamento esclusivo.
Per la casa va fatto un discorso a parte. Possono verificarsi diverse situazioni. Se la mamma è autosufficiente e può permettersi (magari anche con l’aiuto del nuovo compagno) una casa, allora la Sua casa rimane a Lei. In caso contrario, il giudice potrebbe anche decidere (se Lei risultasse essere il più forte economicamente tra i due) di assegnare la casa alla mamma, pur restando questa di Sua proprietà. Infine, se la Sua compagna ha i mezzi sufficienti per affittare o comprare un appartamento, il giudice potrebbe decidere di lasciare la casa a Lei, permettendo alla donna di rimanere il tempo di entrare nella nuova casa.