Buongiorno, sono comproprietario di un immobile locato ad uso commerciale. Il contratto di locazione è stato sottoscritto ovviamente da tutti i comproprietari ed è stato regolarmente registrato nell’anno 2007. All’art. 2 del contratto si legge: “Il contratto ha la durata di anni sei. Si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di sei anni qualora non venga data dal conduttore disdetta a mezzo lettera raccomandata a.R. Spedita almeno dodici mesi prima della scadenza della locazione“. Alla scadenza del contratto (dopo i primi sei anni) io non vorrei rinnovarlo ma ho dei dubbi: 1) Nel contratto sono specificate le modalità di disdetta solo da parte del conduttore. Ma se sono i locatori a voler dare disdetta dopo sei anni? Quali sono le modalità da seguire? 2) Alla scadenza del contratto, al fine di non rinnovarlo per ulteriori sei anni, è sufficiente che anche uno solo dei comproprietari dia disdetta? Oppure è necessario che tutti i comproprietari lo facciano contestualmente?
La legge di riferimento è la 392 del 1978, in particolare la sezione dedicata alla locaiozne di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo.
Rispondendo ai Suoi quesiti:
1) L’art. 28 (rinnovazione del contratto) recita: “Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell’articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all’esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza”
La parte in grassetto sta a significare che entrambe le parti possono disdettare il contratto.
2) E’ evidente che se ad avere stipulato il contratto sono 2 locatori comproprietari dell’immobile dovranno essere d’accordo sul diniego della rinnovazione. Entrambe sono infatti parti contrattuali.